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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34844/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma emessa all’esito di concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., che aveva ridotto la pena a un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione e 800 euro di multa. Il ricorso prospettava un vizio di erronea qualificazione giuridica, richiamando una disposizione non applicabile al procedimento di concordato e senza individuare specificamente l’errore. La Corte ha rilevato che non erano state formulate censure ammissibili sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del Procuratore generale o sulla difformità della pronuncia rispetto alla richiesta; né era stata dedotta l’omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza. Le doglianze non richiedevano ulteriore motivazione da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandolo nelle forme dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla qualificazione giuridica perché fondata sul richiamo a una disposizione non applicabile al concordato in appello e priva di specifica individuazione del vizio; inoltre, le contestazioni relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono proponibili, e il ricorrente non aveva dedotto l’omessa declaratoria di una prescrizione già maturata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza non indica il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'ad. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.

    La Corte procede alla decisione del ricorso nelle forme previste dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso per contestare la formazione della volontà di aderire, il consenso del Procuratore generale o la difformità della decisione dalla richiesta; non sono invece ammissibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.

  • art. 129 c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di concordato in appello non è ammissibile censurare in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza emessa all’esito del concordato in appello sono ammissibili le censure concernenti la formazione della volontà della parte di aderire, il consenso del Procuratore generale e la difformità della decisione rispetto alla richiesta; sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La sentenza resa all’esito del concordato in appello può essere impugnata per cassazione denunciando l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia; tale questione deve però essere specificamente dedotta con il ricorso.
  • Una censura di erronea qualificazione giuridica è inammissibile quando richiama una disposizione non applicabile al procedimento e non individua specificamente l’errore denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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