Cassazione Penale, Sentenza n. 33322/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) relativa al possesso e alla successiva alienazione di numerosi radiatori in ghisa, provento di furti commessi da terzi. Il ricorrente contestava la valutazione delle prove, chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in prevalenza sulla recidiva), l'esclusione della recidiva qualificata e una riduzione del trattamento sanzionatorio ritenuto irragionevolmente severo. Inoltre il ricorrente chiedeva la riconsiderazione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente consistessero in una mera richiesta di rivalutazione del merito (peso delle prove e valutazioni factuali) preclusa in sede di legittimità. La Corte ha confermato l'accertamento della responsabilità per ricettazione, valutando coerentemente le dichiarazioni dell'imputato insieme al compendio probatorio circa la consapevolezza della provenienza delittuosa dei radiatori e l'intento di trarne profitto. Ha inoltre ritenuto non sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità in considerazione del valore e della massa della refurtiva; ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la intensità del dolo e non ha escluso la recidiva qualificata rilevando una prognosi negativa; la pena complessiva è stata ritenuta calcolata entro i margini del primo sesto dell'area edittale (con base di sei mesi e multa di euro 400, e misura complessiva di otto mesi oltre la multa, comprensiva degli aumenti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata e applicata dalla Corte territoriale e confermata dalla Cassazione per affermare la responsabilità dell'imputato: la condotta di ricevere e alienare radiatori in ghisa è stata ricondotta alla fattispecie di ricettazione con valutazione del dolo relativa alla consapevolezza della provenienza delittuosa.
art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
La Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità sulla base del valore e della massa del bene ricevuto; per la configurabilità della particolare tenuità occorre valutare i criteri previsti dall'art. 133 c.p. e verificare la rilevanza delle 'modalità della condotta' e dell'esiguità del danno o del pericolo.
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Il giudice del merito ha utilizzato i parametri del primo comma dell'art. 133 c.p. (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo ecc.) per valutare la gravità della condotta e decidere sulla non applicabilità della particolare tenuità e sulla misura della pena.
art. 648, quarto comma c.p. (circostanza attenuante speciale)
La Corte territoriale ha già valutato la circostanza attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 come prevalente sulla recidiva, nella misura sanzionatoria adottata; il ricorso sul punto è stato ritenuto privo di interesse o infondato.
Corte cost. n. 156 del 2020 (giurisprudenza costituzionale)
La pronuncia costituzionale è citata in relazione ai limiti edittali per l'accesso alla causa di non punibilità in tema di particolare tenuità; la Corte territoriale ha valutato correttamente l'orientamento nel contesto fattuale, ritenendo comunque non configurabile la tenuità.
Massime di principio
- La Cassazione non riconsidera la valutazione dei fatti e del peso delle prove: i motivi che chiedono una rivalutazione del merito sono, di regola, inammissibili per manifesta infondatezza.
- Per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario un giudizio comparato fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.; il valore e la massa del bene sottratto sono elementi determinanti nella valutazione.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse quando la condotta dimostra un'intensità del dolo e modalità tali da indicare elevata colpevolezza; la motivazione del giudice del merito deve spiegare questa valutazione in termini logici e coerenti.
- La recidiva qualificata può essere valorizzata sulla base della progressione criminosa e della valutazione della personalità dell'agente e della sua pericolosità, incidendo sia sulla prognosi che sulla misura della pena.
- La congruità della pena è sindacabile in Cassazione solo in presenza di vizi di motivazione, illogicità macroscopica o violazioni di legge; l'inclusione della pena entro i margini previsti dall'area edittale, con motivazione che esplicita l'uso delle attenuanti e gli aumenti, è in genere ritenuta legittima.
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