Cassazione Penale, Ordinanza n. 39115/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la decisione di merito di condanna per rapina. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo un unico motivo: la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, chiedendo una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza non era formulata in modo consentito in sede di legittimità, perché la valutazione dell'attendibilità e della sufficienza del compendio probatorio e la scelta tra le fonti di prova sono riservate al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. è istituto eccezionale, utilizzabile solo quando il giudice d'appello ritenga indispensabile l'integrazione istruttoria, e che la prova decisiva omessa è solo quella la cui mancata assunzione o valutazione incide sulla struttura portante della sentenza. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla superfluità e non decisività della prova richiesta, in presenza di un quadro probatorio già ritenuto completo e sufficiente per affermare la responsabilità per rapina.
Norme richiamate
"istituto di carattere eccezionale"; "esclusivamente allorché il giudice ritiene... indispensabile la integrazione"
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e presuppone che il giudice non sia in grado di decidere sul materiale già acquisito; non può essere richiesta o imposta in modo automatico.
La deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva è scrutinabile in cassazione solo entro limiti rigorosi, quando la prova omessa abbia effettiva decisività.
Massime di principio
- La mancata assunzione di una prova può essere dedotta come vizio di legittimità solo se la prova asseritamente omessa è realmente decisiva, cioè idonea a incidere sulla struttura portante della decisione.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello costituisce rimedio eccezionale e discrezionale, consentito soltanto quando l'integrazione probatoria sia indispensabile per decidere.
- La valutazione della completezza del quadro probatorio e della maggiore attendibilità di una fonte di prova rispetto ad altre appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione manifestamente illogica o giuridicamente viziata.
- In presenza di una motivazione congrua sulla non decisività della prova richiesta e sulla sufficienza del materiale già acquisito, il ricorso per cassazione è inammissibile se mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.
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