Cassazione Penale, Ordinanza n. 20277/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che non fossero dedotti specifici passaggi motivazionali viziati ex art. 606 c.p.p., ma solo una richiesta di nuova valutazione del merito, anche sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 luglio 2024. Dal testo risulta che il ricorrente non ha individuato specifici vizi motivazionali ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ma ha sostanzialmente sollecitato una rivalutazione del merito della decisione, anche con riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e che le doglianze si risolvono in una critica meramente fattuale e valutativa, inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve individuare specifici vizi della motivazione o altri errori previsti dalla norma; non è ammissibile una mera richiesta di rivalutazione del merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve censurare in modo specifico i vizi della decisione impugnata, indicando i passaggi motivazionali asseritamente errati e le ragioni dell'errore.
- Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Le doglianze che si risolvono in una mera rivalutazione del merito, anche in punto di trattamento sanzionatorio, sono inammissibili se non ancorate a puntuali vizi dedotti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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