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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02688/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva carenze di motivazione della sentenza d'appello: omessa pronuncia sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione alla qualificazione e al trattamento della bancarotta fraudolenta documentale (contestata sia per irregolare tenuta delle scritture sia per omessa consegna di libri/registri) e della bancarotta fraudolenta per distrazione; mancata valutazione autonoma e circostanziata dei punti sollevati in appello (tra cui la completezza della documentazione contabile, la distinzione tra dolo generico e dolo specifico, la precedenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e le argomentazioni relative al conferimento di ramo d'azienda e alla sua funzione finanziaria), e il ricorso a motivazione "per relationem" senza verificare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. La Corte ha censurato l'insufficiente e formale motivazione della Corte di appello, l'uso improprio della motivazione per relationem e l'omissione di una puntuale valutazione degli argomenti difensivi relativi sia alla bancarotta documentale (aspetto oggettivo e soggettivo) sia alla bancarotta patrimoniale per distrazione. Ha inoltre indicato i criteri interpretativi da seguire in sede di nuovo esame, richiedendo una valutazione specifica della "quantità" e "qualità" dell'impegno del curatore nella ricostruzione contabile e delle connessioni fra le diverse fattispecie contestate. Il Procuratore generale si era limitato a chiedere l'annullamento limitato alla sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità del resto del ricorso, ma la Corte si è pronunciata nel senso dell'annullamento e rinvio integrale per motivazione insufficiente.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2) legge fallimentare

    La parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico: è richiesto che l'imputato abbia consapevolezza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture e della conseguente difficoltà o impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali; la valutazione deve considerare le modalità della tenuta e non soltanto l'esito della ricostruzione operata dal curatore

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma connessa alle censure di vizio di motivazione; la Corte ha censurato la mancanza di motivazione specifica da parte della Corte di appello in relazione alle censure mosse

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità delle censure in cassazione richiamati per definire i termini del ricorso

  • art. 611 cod. proc. pen. (modifiche introdotte dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    Normativa procedurale applicata al trattamento del ricorso dopo il 30.6.2024: il ricorso è stato trattato per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sent. n. 55199/2018 e Sez. 5, Sent. n. 15743/2023)

    Richiamati criteri sulla legittimità e i limiti della motivazione per relationem e sul significato del dolo generico nella bancarotta documentale: il giudice d'appello può rinviare ad altra motivazione solo se questa sia congrua, conosciuta e sia chiaro che ne abbia valutato e condiviso il contenuto sostanziale

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve svolgere una motivazione autonoma e specifica sulle censure proposte in appello; il semplice richiamo o la mera trascrizione della motivazione di primo grado è insufficiente quando le censure siano articolate e rilevanti
  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale è necessario valutare separatamente l'elemento oggettivo (modalità di tenuta/omissione delle scritture e loro incidenza sulla ricostruzione patrimoniale) e l'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà dell'irregolarità): la ricostruzione del curatore non può sostituire la puntuale rappresentazione giudiziale della "quantità" e "qualità" dell'impegno ricostruttivo
  • La qualificazione tra dolo generico e dolo specifico va motivata con riferimento ai concreti fatti posti a base dell'imputazione; non è ammissibile sostenere genericamente la sussistenza del dolo senza analizzare prove e intenzionalità
  • Quando fattispecie diverse (es. bancarotta documentale e patrimoniale per distrazione) sono strettamente interconnesse, il giudice deve tener conto delle loro reciproche interferenze e motivare in ordine alla valutazione complessiva delle prove
  • La corte d'appello, nell'effettuare il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, deve indicare i punti decisivi che hanno portato al riconoscimento o al rigetto della prevalenza delle circostanze, pena la nullità/annullamento per difetto di motivazione
  • L'omessa pronuncia su richieste rilevanti (p.es. concessione della sospensione condizionale della pena) va rilevata e motivata: il difetto può costituire motivo di annullamento o di correzione in sede di rinvio

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