Cassazione Penale, Sentenza n. 02688/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva carenze di motivazione della sentenza d'appello: omessa pronuncia sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione alla qualificazione e al trattamento della bancarotta fraudolenta documentale (contestata sia per irregolare tenuta delle scritture sia per omessa consegna di libri/registri) e della bancarotta fraudolenta per distrazione; mancata valutazione autonoma e circostanziata dei punti sollevati in appello (tra cui la completezza della documentazione contabile, la distinzione tra dolo generico e dolo specifico, la precedenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e le argomentazioni relative al conferimento di ramo d'azienda e alla sua funzione finanziaria), e il ricorso a motivazione "per relationem" senza verificare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. La Corte ha censurato l'insufficiente e formale motivazione della Corte di appello, l'uso improprio della motivazione per relationem e l'omissione di una puntuale valutazione degli argomenti difensivi relativi sia alla bancarotta documentale (aspetto oggettivo e soggettivo) sia alla bancarotta patrimoniale per distrazione. Ha inoltre indicato i criteri interpretativi da seguire in sede di nuovo esame, richiedendo una valutazione specifica della "quantità" e "qualità" dell'impegno del curatore nella ricostruzione contabile e delle connessioni fra le diverse fattispecie contestate. Il Procuratore generale si era limitato a chiedere l'annullamento limitato alla sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità del resto del ricorso, ma la Corte si è pronunciata nel senso dell'annullamento e rinvio integrale per motivazione insufficiente.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2) legge fallimentare
La parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico: è richiesto che l'imputato abbia consapevolezza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture e della conseguente difficoltà o impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali; la valutazione deve considerare le modalità della tenuta e non soltanto l'esito della ricostruzione operata dal curatore
Richiamato nel ricorso come norma connessa alle censure di vizio di motivazione; la Corte ha censurato la mancanza di motivazione specifica da parte della Corte di appello in relazione alle censure mosse
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità delle censure in cassazione richiamati per definire i termini del ricorso
art. 611 cod. proc. pen. (modifiche introdotte dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
Normativa procedurale applicata al trattamento del ricorso dopo il 30.6.2024: il ricorso è stato trattato per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sent. n. 55199/2018 e Sez. 5, Sent. n. 15743/2023)
Richiamati criteri sulla legittimità e i limiti della motivazione per relationem e sul significato del dolo generico nella bancarotta documentale: il giudice d'appello può rinviare ad altra motivazione solo se questa sia congrua, conosciuta e sia chiaro che ne abbia valutato e condiviso il contenuto sostanziale
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve svolgere una motivazione autonoma e specifica sulle censure proposte in appello; il semplice richiamo o la mera trascrizione della motivazione di primo grado è insufficiente quando le censure siano articolate e rilevanti
- Nelle ipotesi di bancarotta documentale è necessario valutare separatamente l'elemento oggettivo (modalità di tenuta/omissione delle scritture e loro incidenza sulla ricostruzione patrimoniale) e l'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà dell'irregolarità): la ricostruzione del curatore non può sostituire la puntuale rappresentazione giudiziale della "quantità" e "qualità" dell'impegno ricostruttivo
- La qualificazione tra dolo generico e dolo specifico va motivata con riferimento ai concreti fatti posti a base dell'imputazione; non è ammissibile sostenere genericamente la sussistenza del dolo senza analizzare prove e intenzionalità
- Quando fattispecie diverse (es. bancarotta documentale e patrimoniale per distrazione) sono strettamente interconnesse, il giudice deve tener conto delle loro reciproche interferenze e motivare in ordine alla valutazione complessiva delle prove
- La corte d'appello, nell'effettuare il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, deve indicare i punti decisivi che hanno portato al riconoscimento o al rigetto della prevalenza delle circostanze, pena la nullità/annullamento per difetto di motivazione
- L'omessa pronuncia su richieste rilevanti (p.es. concessione della sospensione condizionale della pena) va rilevata e motivata: il difetto può costituire motivo di annullamento o di correzione in sede di rinvio
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