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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35276/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 15217/2024, subito dopo la liquidazione delle spese, fosse inserita la formula "con distrazione ai difensori antistatari". La Corte ha ritenuto che l'omissione della distrazione fosse un mero errore materiale emendabile in sede di correzione. È stata richiamata Cass. 12437/2017 a sostegno del principio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 15217/2024 la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dalla società ferroviaria contro la sentenza della Corte d'appello di Roma e l'aveva condannata alle spese di lite in favore dei controricorrenti. I difensori di questi ultimi, dichiaratisi antistatari nelle conclusioni del controricorso, hanno chiesto la correzione dell'ordinanza perché nel dispositivo, pur essendo state liquidate le spese, non era stata inserita la distrazione delle stesse in loro favore. La richiesta è stata formulata come correzione di errore materiale, trattandosi di omissione nella redazione del dispositivo e non di una nuova statuizione di merito.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale può essere utilizzata per emendare un'omissione meramente redazionale del dispositivo, quando la volontà del giudice sia già desumibile dal contenuto dell'atto e dalla richiesta formulata in causa.

  • Cass. 12437/2017

    Richiamata come precedente conforme sul carattere emendabile, in sede di correzione, dell'omessa distrazione delle spese ai difensori antistatari quando la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata.

Massime di principio

  • L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la richiesta sia stata espressamente formulata e la condanna alle spese sia già stata pronunciata, integra un mero errore materiale del dispositivo, correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c.
  • La correzione non incide sul contenuto decisorio della pronuncia, ma si limita a rendere il dispositivo conforme alla volontà già espressa o comunque desumibile dagli atti e dalle conclusioni di parte.
  • La dichiarazione di antistatarietà resa nelle conclusioni del controricorso è sufficiente a fondare la successiva distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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