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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31347/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni tre e giorni venti di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per reati in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: a) l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; b) l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio applicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure non deducibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse congrua, priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, dunque insindacabile in cassazione. Quanto alla pena, ha osservato che la determinazione in misura media o prossima al minimo edittale, se sorretta da motivazione non illogica, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica oltre i casi di pena prossima al massimo edittale o superiore alla media. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a una valutazione di merito; se il diniego è sorretto da motivazione logica e coerente con gli atti, non è censurabile in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena secondo i criteri di commisurazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; una motivazione specifica è richiesta soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media, non quando sia irrogata in misura media o prossima al minimo.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    In caso di inammissibilità del ricorso, non vi sono ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni non ravvisate nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se motivato in modo coerente e privo di illogicità manifeste, è espressione di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
  • La censura sulla quantificazione della pena non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la pena sia stata determinata entro un range medio o vicino al minimo edittale e la motivazione risulti congrua.
  • La motivazione sulla pena deve essere particolarmente analitica solo quando la sanzione si collochi in prossimità del massimo edittale o comunque sopra la media; negli altri casi è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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