Cassazione Penale, Ordinanza n. 40293/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo la natura del reato contestato, ma la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione dei fatti operata dai giudici di merito e ha confermato, in via indiretta, la condanna già pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte di appello, deducendo: (1) un vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità, con particolare riferimento alla mancata motivazione sul motivo di appello che chiedeva l'espletamento di una perizia grafica; (2) l'assenza di chiarezza sui criteri adottati nella valutazione delle prove acquisite, sostenendo di fatto che la motivazione non consentisse di comprendere il percorso logico seguito dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione della decisione impugnata, rilevando che la richiesta di perizia grafica non era stata proposta in primo grado ed era comunque inutile alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, mentre la censura sulla valutazione della prova non conteneva specifiche ragioni di diritto né adeguati riferimenti alla motivazione di appello.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione impugnata; la mera genericità o il mancato confronto con la decisione di merito comportano l'inammissibilità.
La Corte richiama in generale le disposizioni del codice di procedura penale in tema di requisiti di specificità del ricorso, senza indicare ulteriori articoli.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede non solo l'indicazione del vizio denunciato, ma anche la correlazione tra le argomentazioni critiche e le rationes decidendi della sentenza di merito.
- La censura sulla mancata ammissione di una perizia è priva di concreto rilievo se la richiesta non risulta proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado e se la prova richiesta è comunque superflua alla luce del compendio probatorio già acquisito.
- Quando i giudici di merito hanno esplicitato in modo lineare e coerente le ragioni della decisione sulla responsabilità, il ricorso che non si confronti con tali argomentazioni non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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