Cassazione Civile, Ordinanza n. 12021/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'istante ha chiesto la correzione dell'ordinanza di cassazione n. 17600/2025 nella parte in cui non aveva espressamente statuito sulle spese del giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno in favore di un lavoratore. Secondo il ricorrente, si trattava di un mero errore materiale, poiché la Corte aveva già disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza, ma senza menzionare espressamente la fase incidentale. Il Comune ha resistito al procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'istanza di correzione. Ha affermato che la regolazione delle spese segue l'esito complessivo del giudizio di legittimità e comprende anche l'eventuale fase incidentale ex art. 373 c.p.c., la cui statuizione resta provvisoria e priva di autonoma soccombenza definitiva. La compensazione già disposta deve quindi intendersi riferita implicitamente anche alle spese della fase incidentale, non essendo necessario un espresso richiamo. Inoltre, nel procedimento di correzione degli errori materiali non possono essere liquidate spese, perché il relativo rito ha natura sostanzialmente amministrativa e non determina una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure in caso di resistenza dell'altra parte.
Norme richiamate
procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello
L'ordinanza resa in tale procedimento ha natura provvisoria; le spese della relativa fase sono liquidate dalla Corte di cassazione nell'ambito delle spese del giudizio di legittimità e sono regolate secondo l'esito finale del giudizio.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere.
Anche il procedimento di correzione dinanzi alla Corte di cassazione rientra tra quelli per i quali non si procede alla liquidazione delle spese.
Non è configurabile soccombenza nel procedimento di correzione degli errori materiali, sicché non vi è luogo a liquidazione delle spese neppure se la controparte resiste all'istanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la regolazione delle spese deve essere letta in relazione all'intero giudizio di legittimità, comprensivo dell'eventuale fase incidentale ex art. 373 c.p.c., salvo che dal provvedimento risulti un'espressa volontà diversa.
- L'ordinanza resa in sede di sospensione ex art. 373 c.p.c. è provvisoria e non determina una soccombenza definitiva; la disciplina delle spese di tale fase è assorbita da quella del giudizio di cassazione e segue il relativo esito finale.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può farsi luogo alla liquidazione delle spese, poiché il rito ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta una soccombenza ex art. 91 c.p.c., neppure in presenza di contraddittorio e resistenza della controparte.
Come è indicizzato
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