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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06547/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame per presunta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevando che la prognosi di recidiva è stata fondata anche sui carichi pendenti dell'indagato e non solo sui precedenti penali definiti. Sostiene che la valutazione prognostica deve basarsi su dati certi (precedenti penali) e non su fatti non ancora definiti (carichi pendenti), e che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto dirimente la presenza di tali pendenze per l'applicazione della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nel giudizio cautelare, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente il pericolo di recidiva considerando sia precedenti penali (anche da minorenne) sia carichi pendenti relativi a reati simili; ha altresì osservato che la valutazione delle esigenze cautelari rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di diritto o illogicità manifesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale

    La norma sui presupposti per l'applicazione delle misure cautelari è stata interpretata nel senso che, ai fini della prognosi di recidiva, il giudice può tener conto non solo dei precedenti penali definiti ma anche dei procedimenti pendenti quando questi riguardino fatti identici o similari e siano idonei a dimostrare il concreto pericolo di reiterazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    Richiamata come base processuale della censura (violazione di norme), ossia la doglianza che il giudice di merito avrebbe violato i criteri legali per la prognosi di recidiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla enunciazione dei motivi in ricorso, cioè l'obbligo di esposizione nei limiti strettamente necessari per la motivazione; non incide sulla valutazione di merito operata dal Tribunale.

Massime di principio

  • In materia cautelare la Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione dei fatti: sindacabile solo la violazione di norme o l'illogicità manifesta della motivazione
  • Per la prognosi di recidiva (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.) il giudice di merito può considerare anche i procedimenti pendenti, oltre ai precedenti definiti, se tali pendenze riguardano reati identici o similari e sono utili a valutare il concreto pericolo di reiterazione
  • La presenza di precedenti anche se da minorenne, unitamente a carichi pendenti per reati simili, può giustificare l'applicazione di misure cautelari non detentive quando il fatto per cui si procede sia di modesta gravità
  • Per impugnare con successo in Cassazione una decisione cautelare è necessario dimostrare un errore di diritto o una motivazione illogica/contraddittoria, non semplicemente proporre una diversa valutazione delle circostanze fattuali
  • Quando si contesta l'uso dei "carichi pendenti" nella prognosi di recidiva, è utile specificare come e perché tali pendenze non possano ragionevolmente influire sulla valutazione del pericolo di reiterazione (es. elementi temporali, non attinenza della fattispecie, assoluta indeterminatezza delle accuse)

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