Cassazione Penale, Sentenza n. 28774/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda una misura cautelare personale non custodiale: l'obbligo di dimora nel Comune di Campomarino, già applicato dal GIP del Tribunale di Larino e poi non revocato, decisione confermata dal Tribunale di Campobasso in sede di appello cautelare. Il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento sotto due profili. In primo luogo deduce travisamento dei risultati degli accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente sequestrata, sostenendo che il giudice avrebbe considerato soltanto il peso assoluto del principio attivo e non la sua incidenza percentuale sul peso complessivo del materiale, così da giungere erroneamente a ritenere la sostanza dotata di attitudine drogante; da ciò farebbe discendere l'insussistenza del reato per difetto di offensività. In secondo luogo sostiene che l'accertamento tecnico avrebbe riguardato anche la sostanza rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato, con contenuto di principio attivo ritenuto irrisorio, e che il Tribunale avrebbe valorizzato indebitamente, ai fini della gravità indiziaria, il rinvenimento di un coltello a farfalla e di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, elementi non collegati alla contestata detenzione ai fini di cessione di stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente esaminabili i motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame/appello cautelare, osservando che la contestazione riguardava la detenzione a fini di cessione di una quantità di stupefacente complessivamente idonea a ricavare circa 89 dosi medie droganti, con principio attivo non inferiore allo 0,5% per alcuni reperti, e che il richiamo ai 60,2 grammi di marijuana rinvenuti nell'abitazione e al materiale da pesatura e confezionamento costituiva ulteriore elemento sintomatico della non occasionalità dell'attività di spaccio e della destinazione a terzi. La sentenza richiama il principio per cui la cessione e commercializzazione dei derivati della cannabis integra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 anche sotto determinate soglie di THC, salvo la concreta assenza di efficacia drogante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La cessione, vendita e commercializzazione di derivati della coltivazione di cannabis sativa integrano il reato anche in presenza di THC inferiore ai valori di legge, salvo concreta assenza di efficacia drogante o psicotropa secondo il principio di offensività.
art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242
Le soglie richiamate non escludono automaticamente la rilevanza penale dei derivati della cannabis ai fini dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la rilevanza penale della cessione o commercializzazione dei derivati della cannabis non dipende in modo automatico dal solo dato percentuale del THC, ma dalla concreta attitudine drogante della sostanza nel caso specifico.
- Quando la contestazione riguarda la detenzione di una quantità complessiva di sostanza destinata alla cessione, il giudizio sull'offensività deve tenere conto dell'intero materiale sequestrato e del quantitativo di principio attivo ricavabile, non della sola percentuale riferita a singoli frammenti o campioni.
- Ai fini della gravità indiziaria in materia di spaccio possono assumere rilievo anche elementi accessori, come bilance, materiali per il sottovuoto, confezionamento e ulteriore sostanza rinvenuta nell'abitazione, se sintomatici di una non occasionalità dell'attività illecita e della destinazione a terzi.
- In sede di legittimità, le censure che non si confrontano puntualmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e con la valutazione complessiva del compendio indiziario sono inammissibili.
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