Sentenza n. 16303/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Roma n. 6978/2024 pubbl. il 13/06/2024 RG n. 30470/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6978/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero alla sua immediata attivazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 6978/2024, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ai fini esecutivi e passata in giudicato. Quel titolo aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata in sentenza e al pagamento delle spese del giudizio. La docente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 20 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato la rituale notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 prima della notificazione del ricorso. Poiché non era controverso che il titolo fosse rimasto ineseguito, ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme giudizialmente dovute. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e ulteriori 60 giorni per provvedere; nessun compenso è dovuto per l'attività commissariale, in quanto compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
L'azione di ottemperanza è accolta e il giudice ordina l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche la nomina del commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997
Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per l'azione di ottemperanza relativa a una sentenza di condanna nei confronti dell'Amministrazione, il giudice ha ritenuto necessarie la notifica del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e l'attesa del termine dilatorio di 120 giorni prima della notificazione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale indicata in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro e notificata ai fini esecutivi, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza ottemperanda, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.
La disposizione è la base del beneficio alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato; nel presente giudizio il TAR ne impone l'attuazione nei termini stabiliti dalla sentenza da ottemperare.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione di ottemperanza relativa a una sentenza di condanna dell'Amministrazione, occorre che il titolo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e che, prima della notificazione del ricorso, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Quando è accertato e non controverso che il giudicato non è stato eseguito, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di adempiere entro il termine stabilito e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine per provvedere.
- L'attività di commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta un compenso ulteriore quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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