Ordinanza n. 305/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta prot. -OMISSIS- del 3/12/2025, notificato in pari data, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore signor -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso e alla conversione del permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro dell'Unione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero. Il nulla osta era stato rilasciato su istanza del datore di lavoro e riguardava la conversione di un permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro dell'Unione. La revoca era motivata dalla mancata produzione, anche dopo le richieste dell'amministrazione formulate nel contraddittorio procedimentale, del titolo di soggiorno UE del lavoratore, ritenuto necessario per procedere alla conversione. Il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca e ne ha chiesto la sospensione; dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti. È stata inoltre prospettata l'irrilevanza della contestazione in ragione dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, ha rilevato che la mancata produzione del permesso di soggiorno UE, nonostante le richieste dell'amministrazione, impediva di verificare il presupposto della conversione del titolo meramente dichiarato e costituiva una circostanza ostativa alla procedura. Le deduzioni difensive non hanno superato tale rilievo, poiché il documento non è stato prodotto neppure in giudizio. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante, rispetto al profilo contestato, la circostanza che il datore di lavoro avesse acquisito la cittadinanza italiana. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della verifica dei presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; il giudice ne ha escluso la sussistenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella procedura di conversione di un permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro, la mancata produzione del titolo di soggiorno, nonostante le richieste dell'amministrazione, può costituire una circostanza ostativa alla conversione e giustificare, in sede cautelare, la revoca del nulla osta fondato sul titolo soltanto dichiarato.
- Le deduzioni difensive non superano la carenza documentale quando il documento necessario a comprovare il presupposto del nulla osta non viene prodotto neppure nel giudizio cautelare.
- La cittadinanza italiana acquisita dal datore di lavoro non incide sulla verifica del possesso e della produzione del titolo di soggiorno UE riferibile al lavoratore, quando tale titolo costituisce il presupposto della conversione richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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