Cassazione Penale, Ordinanza n. 16803/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/04/2025, emessa in sede rescissoria dopo un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Il ricorrente ha sostenuto che l'esclusione della recidiva, operata dalla Corte di appello, non avrebbe avuto alcun effetto sostanziale sul trattamento sanzionatorio, poiché la pena era stata comunque confermata nella misura già determinata dal giudice di primo grado. La doglianza, in sostanza, contestava la tenuta della motivazione sulla pena dopo la rimozione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha osservato che la Corte di appello aveva chiarito che il giudice di primo grado non aveva in realtà fatto applicazione della recidiva nella determinazione della pena; di conseguenza, anche dopo l'esclusione della recidiva nella fase rescissoria, era legittimo confermare la pena già irrogata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva è tema trattato solo in relazione alla sua esclusione e all'incidenza sul trattamento sanzionatorio; la Corte afferma che, nel caso concreto, non aveva inciso sulla determinazione della pena di primo grado.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la recidiva è esclusa in sede di rinvio, la conferma della pena già inflitta è legittima se risulta che il giudice di primo grado non aveva concretamente utilizzato tale aggravamento nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La censura che deduca l'irrilevanza pratica dell'esclusione della recidiva è manifestamente infondata se la motivazione della decisione di merito chiarisce che la pena è stata determinata prescindendo dalla recidiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una doglianza priva di fondamento rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e, in caso di inammissibilità, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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