Cassazione Penale, Sentenza n. 18454/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Gela del 27/12/2023, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione di norme di diritto e denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla persistente concretezza delle esigenze cautelari, sostenendo che potesse essere applicata una misura meno afflittiva (detenzione domiciliare extra-regionale).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto non devoluta alla cognizione del giudice la riconsiderazione della valutazione sui gravi indizi di colpevolezza e ha condiviso il giudizio del Tribunale della cautela che non ha riscontrato elementi di novità rispetto alle precedenti valutazioni. Ha richiamato la presunzione, prevista dall'art. 275 cod. proc. pen., circa l'adeguatezza della custodia in carcere per reati di matrice mafiosa e ha osservato che misure meno afflittive possono essere disposte soltanto nei casi tassativi degli artt. 275, comma 4 e 4-bis (es. cura di figli minori di 6 anni o patologie incompatibili con la detenzione), circostanze non emerse nella fattispecie. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; disposti altresì gli adempimenti per la gestione della sua condizione detentiva ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Indica la facoltà di proposizione dell'appello ex lege; qui la norma è contestuale all'atto di impugnazione dell'ordinanza del riesame ma non incide sulla decisione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Richiamato come rifermento alle doglianze tipiche di gravame (violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate nella loro sostanza.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di matrice mafiosa e una presunzione di assolutezza quanto all'adeguatezza della custodia carceraria come misura intramuraria. La Corte ha confermato che, in presenza di tale contesto associativo e di gravità indiziaria, la presunzione non risulta vinta dalla ricorrente.
art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.
art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.
Individua le ipotesi tassative in cui è possibile applicare misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere (es. cura di figli minori o malattia incompatibile). La Corte ha ricordato che solo tali situazioni possono giustificare deroga alla presunzione di adeguatezza della custodia.
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.
Richiamati per individuare il catalogo dei reati ad 'oggettività giuridica mafiosa' cui si applicano le regole cautelari rafforzate; la Corte ha ritenuto applicabile tale quadro alla fattispecie.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese, ai sensi di questa norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce obblighi per il direttore dell'istituto penitenziario in relazione alla condizione detentiva della persona: la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti da tale norma.
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati di matrice mafiosa opera una presunzione di necessità della custodia in carcere: per scardinarla il soggetto indiziato deve fornire elementi chiari e concreti di novità rispetto alle valutazioni precedenti.
- La mera allegazione di una riduzione di ruolo o di partecipazione non basta se il quadro organizzativo e l'affectio mafiosa non risultano dimostrati come venuti meno.
- Le richieste di applicazione di misure meno afflittive sono ammesse solo nelle ipotesi tassative previste dall'art. 275, commi 4 e 4-bis (es. cura di figli minori, patologie incompatibili), altrimenti la custodia in carcere resta il presidio presunto adeguato.
- Il riesame o l'appello non è idoneo a rimettere in discussione, senza nuovi elementi, la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza compiuta dal giudice che procede o dal Tribunale della cautela.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportano condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo disciplinare/sanzionatorio (Cassa delle ammende).
- Per ottenere accoglimento di una istanza de libertate in presenza di consolidato quadro indiziario associativo occorre dimostrare fatti nuovi, concreti e apprezzabili cautelarmente.
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