Sentenza del 08/03/2019 n. 1316 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
1)Processo tributario - Giurisdizione - Rapporti previdenziali - Non sussiste 2)Processo tributario - Società di persone - Atti non notificati al socio - Conoscenza presunta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la giurisdizione competente sulle pretese relative a un rapporto previdenziale obbligatorio azionate mediante cartella esattoriale e, dall'altro, la possibilità di ritenere conosciuti dal socio gli atti notificati alla società di persone, anche se non notificati personalmente a lui. Il ricorrente contestava presumibilmente la validità della pretesa e la mancata notificazione individuale degli atti presupposti.
La decisione
La controversia relativa a diritti e obblighi derivanti da un rapporto previdenziale obbligatorio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice tributario, anche quando la pretesa sia stata riscossa tramite cartella esattoriale. Inoltre, gli atti notificati alla società di persone si presumono conosciuti dal socio, poiché ai sensi dell'art. 2261 c.c. egli ha il diritto di consultare la documentazione sociale e può quindi prendere visione dell'accertamento e dei relativi documenti. Il ricorso è stato pertanto respinto sotto tali profili, con prevalenza della posizione dell'ente previdenziale e dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi natura tributaria; non comprende invece le controversie relative a diritti e obblighi derivanti da rapporti previdenziali obbligatori, che spettano al giudice ordinario.
Codice civile, art. 2261
Nella società di persone il socio ha il diritto di consultare la documentazione relativa all'amministrazione sociale. Da tale potere di accesso deriva la presunzione che egli possa conoscere gli atti notificati alla società, compresi l'accertamento presupposto e i documenti giustificativi.
Massime di principio
- Le controversie riguardanti contributi e obblighi previdenziali devono essere normalmente proposte davanti al giudice ordinario, anche se la riscossione avviene tramite cartella esattoriale; la forma dell'atto di riscossione non modifica la natura previdenziale della controversia.
- Il socio di una società di persone non può limitarsi a sostenere di non aver ricevuto personalmente gli atti notificati alla società: in linea generale, il suo diritto di consultare la documentazione sociale consente di presumere la conoscenza degli atti e degli accertamenti relativi alla società.
- La presunzione di conoscenza non impedisce al socio di fornire una prova concreta contraria, ma la mera mancata notificazione personale, da sola, può non essere sufficiente a invalidare la pretesa.
- Quando si impugna una cartella, è essenziale distinguere la natura del credito sottostante: se il credito è previdenziale, la questione di merito appartiene al giudice ordinario; se è tributario, può spettare al giudice tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 179 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 185 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 237 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →