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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26350/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della controversia e della conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo, richiamando la sopravvenienza della causa di inammissibilità/estinzione del ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro tre avvisi di accertamento relativi a IRES per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. Gli avvisi si fondavano sulla contestazione dell’Agenzia secondo cui alcuni contratti e operazioni bancarie posti in essere dalla società avevano natura simulatoria, fittizia e fraudolenta e sarebbero stati finalizzati esclusivamente a conseguire un preordinato risparmio fiscale. In primo grado la CTP aveva già ritenuto i contratti simulati e nulli per difetto di causa; la CTR aveva confermato tale impostazione. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal D.L. 119/2018, con pagamento di quanto dovuto e senza diniego dell’Agenzia nel termine di legge.

Norme richiamate

  • D.L. 119/2018

    Richiamato come base della definizione agevolata delle controversie tributarie che ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso.

  • L. 136/2018

    Citata quale legge di conversione del D.L. 119/2018.

  • art. 6 del D.L. 119/2018

    Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite.

  • Cass. n. 23175 del 2015

    Richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato quando la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Massime di principio

  • Quando, nelle controversie tributarie, la lite viene definita mediante un procedimento di definizione agevolata perfezionato in corso di giudizio, viene meno l'interesse alla decisione nel merito e il giudizio va dichiarato estinto.
  • La rinuncia al ricorso o comunque la sopravvenuta definizione della controversia impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità, con cessazione della materia del contendere.
  • Il c.d. raddoppio del contributo unificato non si applica se la causa che impedisce la decisione sul ricorso è sopravvenuta e non dipende da un originario vizio di inammissibilità imputabile alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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