Cassazione Penale, Sentenza n. 47085/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per invasione e occupazione di suolo privato. Il ricorrente deduceva: (1) violazione della norma penale perché la condotta sarebbe stata transeunte (occupazione con la propria vettura) senza profitto né durevole lesione del diritto di proprietà; (2) omessa assunzione di prova decisiva per impedimento a rendere esame e mancata rinnovazione dell'istruttoria per farlo esaminare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata: nella fattispecie si era accertata l'indiscussa invasione e la durevole occupazione di una porzione di suolo privato mediante la vettura, con intento di profitto ricavato dall'occupazione gratuita e con pregiudizio alla fruizione del bene da parte del proprietario. Quanto all'omessa assunzione di prova, la Corte ha rilevato che non era dimostrato né che l'imputato fosse stato ingiustamente precluso né la decisività della prova omessa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Rinvio alla norma che disciplina il vizio di motivazione relativo alla violazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non contesta specificamente la motivazione di merito
art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Rinvio al motivo per omessa assunzione di prova decisiva; la Corte ha escluso la fondatezza perché non è stata dimostrata la preclusione dell'esame né la decisività della prova
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità per motivi manifestamente infondati, applicata dalla Corte per respingere il ricorso
Prevede la condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie per la parte che propone ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in ordine ai criteri di determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso
Cass. sez. 2, sent. n. 29710 del 19/04/2017 (Rv. 270701-01)
"il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente della altruità del bene, influente sulla coscienza della illegittimità della condotta"
La Corte territoriale ha richiamato questo principio per ritenere integrato il dolo specifico: l'agente era consapevole dell'altruità del bene e della illegittimità dell'occupazione
Cass. sez. 2, sent. n. 31811 dell'08/05/2012 (Rv. 254331-01)
"la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui ... deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso, che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare"
Richiamato per precisare che l'elemento soggettivo comprende la volontà di creare una turbativa del possesso che riduca apprezzabilmente la fruizione del bene da parte del titolare
Massime di principio
- L'occupazione anche con mezzi 'transeunti' (es. lasciare una vettura) può integrare il reato di invasione di suolo privato se dall'occupazione emerge durevolezza e un concreto impedimento alla fruizione del bene da parte del proprietario
- La qualificazione del fatto come 'profitto' non richiede necessariamente un guadagno economico diretto: l'utilizzo gratuito e continuativo della porzione di suolo altrui può essere ritenuto profitto fatto dall'agente
- Per contestare efficacemente la motivazione in cassazione è necessario indicare specificamente i punti della valutazione di merito che si ritengono erronei; critiche generiche alla motivazione comportano inammissibilità per manifesta infondatezza
- Lamentele per omessa assunzione di prova richiedono la prova della preclusione illegittima e della decisività della prova omessa; l'affermazione non provata non è sufficiente
- Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se sussistono profili di colpa nella proposizione del gravame
- La giurisprudenza consolidata richiede la prova della consapevolezza dell'altruità del bene e della volontà di turbativa del possesso per configurare il dolo specifico del reato di invasione
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