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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39517/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., per non avere il Tribunale motivato con riguardo alle dichiarazioni spontanee trasmesse dal ricorrente il 17/02/2023 (memoria inviata dall'ufficio matricola), dalle quali il Borrelli sosteneva emergessero ragioni dei suoi rapporti con alcuni coindagati e, in particolare, con il collaboratore di giustizia Umberto D'Amico, idonee a spiegare il contenuto di intercettazioni (in particolare la prod. n. 80 del 6/04/2019). Secondo motivo: violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) e mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione (art. 192, comma 3, c.p.p.), deducendo travisamento della memoria difensiva e travisamento/errata valutazione di specifiche intercettazioni (progr. 80 del 6/4/2019; progr. 132 del 4/5/2019; progr. 94 del 19/4/2019) nonché contestando l'affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore D'Amico in ragione della presunta circolarità della prova e del fatto che alcune conoscenze del D'Amico derivassero da quanto riferito da Luongo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione della memoria difensiva non determina la nullità del provvedimento ma può incidere solo sulla congruità della motivazione; nel caso concreto la mancata considerazione delle dichiarazioni del Borrelli non ha inficiato la motivazione perché l'ordinanza si fondava anche su altri riscontri decisivi, in particolare sulla circostanza, accertata con sentenza definitiva, che Umberto Luongo aveva affidato al Borrelli il compito di distruggere la pistola usata per l'omicidio di Luigi Mignano (riscontro emerso nella intercettazione progr. 74). Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (controllo sulla congruenza logico-giuridica della motivazione, non sulla rivalutazione dei fatti), affermando che il Tribunale di Napoli ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base: a) della prova definitiva relativa al ruolo assegnato al Borrelli nella distruzione dell'arma; b) delle dichiarazioni del collaboratore D'Amico (interrogatorio del 6/8/2019) e dei riscontri tratti da più intercettazioni (progr. 80, 132 e conversazioni di agosto 2019). La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica l'interpretazione delle intercettazioni adottata dal giudice di merito e ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina di per sé nullità dell'atto, ma può rilevare sul piano della congruità e correttezza della motivazione; nel caso concreto la mancata considerazione non ha inficiato la decisione, data l'esistenza di altri riscontri rilevanti

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme riferite ai motivi di cassazione (inosservanza della legge e motivazione insufficiente/manifesta illogicità). Il ricorrente le ha invocate, ma la Corte ha verificato che non sussisteva violazione di legge né manifesta illogicità nella valutazione dei gravi indizi operata dal giudice di merito

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Ricorreva la censura circa carenze nella motivazione probabilistica; la Corte ha valutato che il giudice di merito ha adeguatamente esposto le ragioni della sua valutazione degli elementi indiziari

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione, ammettendo revisione solo per violazione di norme o manifesta illogicità

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato che l'assenza di esigenze cautelari rilevabile in cassazione solo se comporta violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che il ricorrente soccombente sia condannato alle spese; è stata applicata alla condanna del Borrelli al pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • L'omessa considerazione formale di una memoria difensiva non comporta automaticamente la nullità del provvedimento: va verificato se la mancata valutazione abbia inciso sulla congruità della motivazione e sull'esito del giudizio
  • In materia di misure cautelari la Corte di cassazione esercita un sindacato limitato: controlla la congruenza logico-giuridica della motivazione sui gravi indizi, non la rivalutazione dei fatti e delle fonti, salvo manifesta illogicità o violazione specifica di legge
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è tipicamente questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo errori macroscopici o illogicità manifeste
  • Una condanna definitiva o riscontri giudiziari riferiti a comportamenti collegati (es. affidamento della distruzione dell'arma) possono costituire un grave indizio, utile a sostenere la misura cautelare anche quando esistono memorie difensive alternative
  • La critica alla cosiddetta "circolarità della prova" richiede una precisa dimostrazione che i riscontri siano soltanto ripetizioni autoreferenziali: la chiamata in correità de relato non è automaticamente esclusiva della rilevanza indiziaria
  • Nel valutare i riscontri alle dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve motivare sulla congruenza tra dichiarazioni e fonti di riscontro; per il ricorrente, contestare la valutazione senza dimostrare illogicità non basta in sede di legittimità
  • Chi propone ricorso in cassazione contro misure cautelari deve mirare a evidenziare specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non solo formulare una diversa ricostruzione dei fatti

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