Cassazione Penale, Ordinanza n. 08555/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello è rimasta ferma, con conferma della reiezione della tesi difensiva dello stato di necessità e del trattamento sanzionatorio applicato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato contro la decisione della Corte di appello di Palermo. Dal testo emerge che la difesa aveva invocato la tesi dello stato di necessità, sostenendo l'esistenza di una situazione di pericolo per la propria o altrui incolumità, ma la Corte di appello aveva escluso tale scriminante con motivazione ritenuta congrua. Il ricorso contestava anche la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in base alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La scriminante dello stato di necessità richiede la prova concreta di una situazione di pericolo attuale per la propria o altrui incolumità; in mancanza di elementi probatori, la sua esclusione è sorretta da motivazione sufficiente.
- La censura sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere accolta se il giudice di merito ha motivato adeguatamente sulla assenza di elementi favorevoli alla loro concessione.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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