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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31953/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero nella richiesta di una rivalutazione del merito, già compiutamente esaminato dal tribunale di sorveglianza con motivazione логicamente coerente e non viziata da fratture. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Con due motivi strettamente connessi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il Tribunale aveva valorizzato la gravità dei reati, l'entità della pena ancora da espiare, il concreto pericolo di reiterazione desunto dall'assenza di consapevolezza dei pregiudizi arrecati e le risultanze dell'équipe, che evidenziavano un'inadeguata revisione critica e la necessità di una sperimentazione graduale dei benefici, da limitarsi al lavoro in regime ex art. 21 ord. pen.

Norme richiamate

  • art. 21 ord. pen.

    Richiamato come limite della fase di sperimentazione dei benefici, nel senso che il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto opportuno restringere l'accesso a un'attività lavorativa in regime di cui all'articolo, escludendo allo stato misure più ampie e non contenitive.

  • Cassa delle ammende

    Indicata quale destinataria della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella mera richiesta di una diversa valutazione del materiale già compiutamente esaminato dal giudice di merito.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza è sufficiente quando dà conto in modo coerente della gravità dei reati, dell'entità della pena residua, del rischio di recidiva e del grado di consapevolezza critica del condannato rispetto ai fatti commessi.
  • Ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, il giudice può valorizzare le risultanze dell'équipe e la mancanza di adeguata revisione critica per ritenere opportuno un percorso graduale di accesso ai benefici, limitando la sperimentazione a forme meno invasive come l'attività lavorativa in regime penitenziario.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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