Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01412/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva ritenersi che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 17/04/2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi erano tre e riguardavano: la configurabilità del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., e la recidiva. La Corte di cassazione li qualifica come motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità invocata dal ricorrente; la Corte rileva che la sua mancata applicazione era già stata adeguatamente esclusa dal giudice di appello.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende, in mancanza della prova che l'inammissibilità non sia dipesa da colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già proposte e già puntualmente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è sufficiente, di per sé, a rendere ammissibile il ricorso quando la questione sia stata già valutata e motivatamente disattesa in appello.
  • La contestazione sulla recidiva, se già affrontata e motivatamente risolta dal giudice territoriale, non può essere riproposta in cassazione in modo meramente reiterativo.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo prova della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.