Cassazione Penale, Sentenza n. 36769/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avevano erroneamente escluso il valore del suo contributo collaborativo: secondo il ricorrente, molte delle condotte illecite erano emerse solo grazie alle sue dichiarazioni (deposizione del Tenente dei Carabinieri Jessica Barattin) e non per monitoraggio degli inquirenti, sicché l'ammissione avrebbe dovuto integrare l'attenuante
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che gli inquirenti avessero già acquisito elementi gravemente indizianti (osservazione diretta di una consegna di denaro, pedinamento e successiva perquisizione con sequestro di €43,10) e che le dichiarazioni del ricorrente, rese dopo la perquisizione, non fossero state determinanti per la ricostruzione dei fatti. Pertanto l'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen. non è stata riconosciuta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 323-bis, comma secondo, cod. pen.
L'attenuante per collaborazione è stata interpretata in senso restrittivo: è riconoscibile solo se il contributo collaborativo è intervenuto in tempo e con contenuto tali da essere decisivi o determinanti per l'accertamento dei fatti; dichiarazioni rese dopo che erano già stati raccolti elementi indizianti non giustificano l'attenuante
principio giurisprudenziale sul vizio di travisamento della prova
Sez.6, n.36512 del 16/10/2020 (Villari); Sez.6, n.10795 del 16/2/2021
Per dedurre il travisamento della prova occorre dimostrare la decisività del travisamento o dell'omissione rispetto all'apparato motivazionale: non basta evidenziare singole deposizioni se non si mostra come l'errata valutazione abbia inciso sul convincimento finale
Massime di principio
- L'attenuante prevista dall'art. 323-bis, comma secondo, richiede che la collaborazione sia effettiva, tempestiva e determinante: le dichiarazioni rese dopo che gli inquirenti hanno già raccolto prove idonee difficilmente producono l'attenuante
- Per contestare il giudizio motivazionale con un vizio di 'travisamento della prova' è obbligatorio dimostrare la rilevanza decisiva dell'errore o dell'omissione sul risultato processuale; deduzioni generiche su singole deposizioni non sono sufficienti
- Le ammissioni spontanee rese dopo una perquisizione o un arresto possono agevolare l'attività investigativa, ma non valgono automaticamente come collaborazione riparatoria se l'accertamento dei fatti sarebbe comunque dipeso da altre fonti di prova
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare il momento preciso e il contenuto della collaborazione (verbali, atti, riscontri concreti) e dimostrare il nesso causale tra il contributo dell'imputato e l'acquisizione di elementi probatori decisivi
- Gli elementi probatori raccolti dagli inquirenti (osservazioni dirette, pedinamenti, sequestri, identificazioni di vittime/testimoni) attenuano il peso probatorio di successive dichiarazioni del reo e possono impedire il riconoscimento di attenuanti basate sulla collaborazione
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