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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10156/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo la definizione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso avverso la sentenza con cui il G.U.P. ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di 4 anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione per tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma bianca o di un coccio di bottiglia. Con l'unico motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di responsabilità e di confisca. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura sulla motivazione e sulla responsabilità non rientra tra essi; inoltre, la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione sulla confisca.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicato, su concorde richiesta delle parti

    richiama il patteggiamento quale base della sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità per cassazione della pronuncia di "patteggiamento" alle sole ipotesi in essa tassativamente indicate

    il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    esclude la definizione de plano nel caso concreto, pur in presenza di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che investono la motivazione della decisione o la ricostruzione della responsabilità penale.
  • Nel giudizio di patteggiamento non è deducibile con ricorso per cassazione un vizio di motivazione in punto di responsabilità, poiché la verifica del giudice di legittimità resta circoscritta ai soli profili espressamente previsti dalla legge.
  • Se la sentenza di patteggiamento non contiene alcuna statuizione sulla confisca, la relativa censura è priva di oggetto e non può fondare l'ammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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