Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32414/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava un imputato ritenuto responsabile, in parziale riforma della decisione di primo grado, del reato previsto dall'art. 7, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, per avere ottenuto il reddito di cittadinanza omettendo di comunicare all'ente erogatore un dato ritenuto essenziale, cioè la sottoposizione agli arresti domiciliari disposta con ordinanza del G.I.P. di Messina del 7 luglio 2018, con indebita percezione di euro 2.600 per quattro mensilità. Con il ricorso si deduceva, primo, il difetto di elemento soggettivo e quindi l'insussistenza della colpevolezza; secondo, la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione di appello era razionale e coerente, sia quanto alla consapevolezza dell'omissione, sia quanto al diniego delle attenuanti, giustificato dai precedenti penali e comunque temperato dalla limitazione dell'indebito a sole quattro mensilità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4 del 2019

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza mediante omessa comunicazione di un dato essenziale all'ente erogatore

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • ordinanza del G.I.P. di Messina del 7 luglio 2018

    atto processuale indicato come fatto essenziale omesso nella comunicazione all'ente erogatore, perché relativo agli arresti domiciliari dell'imputato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale e coerente sul fatto e sull'elemento soggettivo.
  • L'omessa comunicazione all'ente erogatore di un dato essenziale, idoneo a incidere sul diritto al beneficio, può integrare la condotta penalmente rilevante prevista dalla disciplina sul reddito di cittadinanza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi concreti quali la pluralità e gravità dei precedenti penali, salvo che la motivazione sia illogica o meramente apparente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.