Cassazione Penale, Sentenza n. 29908/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dalla Corte d'appello di Trieste e respinto la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, di proporzionalità e adeguatezza della misura, sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato elementi di novità e di risocializzazione documentati dalla difesa e riscontrati dalla polizia giudiziaria, e non avrebbe adeguatamente spiegato l'inidoneità di misure alternative alla detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente consistessero in una rivalutazione dei fatti e delle circostanze di merito, materia non consentita in sede di cassazione salvo che non emerga violazione di norme o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse valutato correttamente elementi concreti (gravità del fatto, personalità dell'imputato, sua pericolosità sociale e inconsistenza delle ammissioni finora) e che le acquisizioni difensive non avessero offerto un consolidamento stabile sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione. Perciò non ha ravvisato vizi nella motivazione. Dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato in riferimento al requisito dei gravi indizi di colpevolezza: la mancata insussistenza dei gravi indizi può essere valutata in cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari: la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari è di merito e soltanto eccezionalmente sindacabile in cassazione nei termini indicati dalla Corte.
Citato come base dell'udienza camerale; indica la celebrazione dell'udienza di cui si è tenuta relazione.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'inoltro degli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma a seguito della decisione.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (richiamata)
Richiamata in relazione alla responsabilità per colpa della parte che propone ricorso peregrino, come giustificazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari non è mezzo per una nuova valutazione dei fatti: le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze di merito sono inammissibili.
- La mancata sussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è sindacabile in cassazione solo se emerge una violazione di norme specifiche o una manifesta illogicità, contraddittorietà o assoluta mancanza della motivazione.
- Per ottenere la sostituzione della misura detentiva con una meno afflittiva occorre documentare cambiamenti concreti e stabilmente consolidati nella condotta dell'imputato, non meri elementi isolati o potenziali miglioramenti.
- Nella valutazione della pericolosità e del rischio di reiterazione si devono considerare la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e il contesto socio-ambientale; l'attualità del pericolo può sussistere anche senza opportunità immediate di recidiva se la prognosi è fondata su dati concreti.
- Se il ricorso è inammissibile per motivo imputabile al ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese e applicare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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