Cassazione Penale, Sentenza n. 25779/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Monaco impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta nei suoi confronti per i reati di ricettazione e di detenzione/trasporto di un fucile. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 292 c.p.p. (mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari), lamentando che l'ordinanza genetica si era limitata a ripetere la richiesta del Pubblico Ministero; 2) violazioni degli artt. 272, 274 e 275 c.p.p. con specifico rilievo sulla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e mancanza di motivazione circa l'inadeguatezza di misure meno afflittive (art. 275, comma 3), considerato anche il tempo trascorso, l'assenza di precedenti e la personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mera sovrapponibilità linguistica rispetto alla richiesta del PM non comporta automaticamente nullità per mancanza di autonoma valutazione: l'appellante deve indicare la rilevanza causale dell'omissione e dimostrare che l'assenza di una valutazione autonoma abbia impedito apprezzamenti idonei a condurre a decisioni diverse. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto le censure meramente formali e prive della necessaria dimostrazione della incidenza della presunta omissione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il sindacato di legittimità non si sostituisce al giudizio di merito sulla ricostruzione fattuale; il Tribunale del riesame aveva fornito argomentazione logica e congruente sulle esigenze cautelari (gravità delle contestazioni e pericolosità sociale), pertanto non è possibile una rinnovata valutazione in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c)
Introduce l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice che dispone la misura cautelare; la Corte precisa che l'assenza di 'originalità' linguistica non equivale automaticamente a mancanza di autonoma valutazione: occorre che il ricorrente dimostri la rilevanza causale dell'omissione.
art. 309 (riesame), comma 9
Attribuisce al Tribunale adito per il riesame il potere, fino all'annullamento, contro ordinanze carenti; tuttavia la Corte segnala che il giudice del riesame non può semplicemente integrare ex novo la motivazione assente della genetica senza che emergano elementi che giustifichino esito diverso.
Ha modificato le regole sulla motivazione delle misure cautelari introducendo l'onere di autonoma valutazione degli elementi a carico e delle ragioni di irrilevanza degli elementi difensivi; la Corte applica il principio ma richiede dimostrazione della incidenza dell'omissione.
art. 274, comma 1, lett. c)
Regola i presupposti per l'adozione delle misure cautelari. La giurisprudenza richiede ricostruzioni concrete e motivate degli elementi che giustificano la misura; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale in ordine agli elementi indicati.
Prevede la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati salvo prova contraria: il giudice deve verificare concretamente la probabilità di reiterazione e la persistenza delle condizioni che hanno agevolato il reato; nel caso la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia superato i rilievi difensivi dimostrando la pericolosità sociale.
Consente la condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende per ricorsi infondati o manifestamente temerari; la Corte ha condannato il ricorrente a euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia del provvedimento; la Corte ha ordinato la trasmissione.
Massime di principio
- La mera sovrapponibilità linguistica dell'ordinanza cautelare alla richiesta del Pubblico Ministero non determina automaticamente la nullità: l'impugnante deve dimostrare la rilevanza causale dell'omissione dell'autonoma valutazione e come questa avrebbe potuto determinare decisioni diverse.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentito rinnovare la valutazione del merito dei fatti o dell'attendibilità delle fonti; la Corte verifica la congruenza logico-giuridica e l'adeguatezza argomentativa del giudice di merito.
- Il giudice che dispone la custodia in carcere deve motivare in concreto la sussistenza della presunzione di adeguatezza della misura (probabilità concreta di reiterazione, permanenza delle condizioni che hanno agevolato il reato); l'indicazione di elementi personali e temporali (assenza di precedenti, tempo trascorso) può incidere sul superamento della presunzione se adeguatamente valutata.
- Chi propone ricorso contro provvedimenti de libertate ha l'onere di precisare punti specifici della motivazione la cui omissione abbia impedito valutazioni rilevanti; censure generiche o meramente formali sono spesso inefficaci.
- Esiste il rischio di sanzioni economiche per ricorsi manifestamente infondati (art. 616 c.p.p.); è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25575/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25576/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25578/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25579/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25581/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25582/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →