Cassazione Civile, Ordinanza n. 15346/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce da una serie di operazioni negoziali relative all’acquisto e alla successiva retrocessione di quote societarie di una società partecipata, con contestuale riferimento a crediti di finanziamento vantati da una parte nei confronti della società stessa. L’originario attore ha sostenuto che l’operazione fosse, in realtà, un mutuo o finanziamento dissimulato, con interessi usurari, e ha chiesto l’accertamento della nullità della clausola usuraria e della non debenza degli interessi ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., oltre alla rideterminazione dei rapporti dare-avere e al trasferimento di residue quote sociali. I convenuti hanno invece sostenuto che si trattasse di vicende aventi ad oggetto esclusivamente cessioni di quote societarie e crediti, chiedendo in riconvenzionale l’esecuzione in forma specifica dell’accordo ex art. 2932 c.c. Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea e ha accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che l’operazione avesse natura di finanziamento ma escludendo la prova dell’usurarietà. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1815, comma 2, 1972, comma 1, 1419, comma 2, c.c. e 644 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato i negozi, non avrebbe considerato il collegamento negoziale e avrebbe trascurato elementi decisivi sull’esistenza e sull’ammontare degli interessi e sulla condizione di difficoltà economica; i controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato contestando la qualificazione dell’operazione come mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla struttura e sulla funzione economica delle operazioni negoziali, sostituendo una diversa lettura delle risultanze processuali. In particolare, ha condiviso il rilievo della Corte d’appello secondo cui mancava un’allegazione/prova sufficiente della pattuizione di interessi usurari e dell’ammontare del capitale su cui calcolare l’eventuale usura, sicché non poteva operare la sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c.; ha inoltre osservato che la dedotta difficoltà economica non era stata allegata in modo idoneo a integrare l’usura soggettiva. Il ricorso incidentale, essendo condizionato, è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione dei compensi e contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
La nullità della clausola sugli interessi e la non debenza degli interessi presuppongono la prova di un effettivo pattuire usurario; in mancanza di prova del capitale e della misura degli interessi non opera la sanzione civile.
Richiamato dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, trattando la censura come diretta alla qualificazione del rapporto e alla prova dell’usurarietà.
La nullità parziale invocata presuppone l’individuazione della clausola nulla e del suo contenuto; qui la Corte ha ritenuto insussistente la prova di una clausola usuraria autonomamente configurabile.
Per integrare l’usura occorre allegare e provare sia la sproporzione o il superamento della soglia, sia gli elementi fattuali necessari a ricostruire capitale e interesse; non basta una generica deduzione di squilibrio o di difficoltà finanziaria.
La violazione di legge non può essere usata per censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Il vizio di omesso esame richiede l’individuazione di uno specifico fatto storico decisivo, non essendo sufficiente lamentare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Richiamato nella domanda riconvenzionale per ottenere il trasferimento coattivo delle quote pattuite previo pagamento del corrispettivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto; se il giudice di merito ha motivatamente ricostruito la funzione economica dell’operazione, la critica che pretende una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- Per far valere l’usura in un’operazione negoziale complessa occorre allegare e provare in modo specifico gli elementi essenziali della pretesa: il capitale di riferimento, la misura o il meccanismo di determinazione degli interessi, e la sproporzione o il superamento della soglia rilevante.
- La mera deduzione di una situazione di difficoltà economica o di assenza di liquidità non basta, da sola, a integrare l’usura soggettiva: serve anche la dimostrazione dello stato di approfittamento e della correlata pattuizione sproporzionata.
- La nullità parziale della clausola usuraria e la conseguente gratuità del mutuo non possono essere dichiarate in assenza di un preciso contenuto negoziale che consenta di individuare l’effettiva clausola sugli interessi.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo e omesso, non essendo sufficiente prospettare che il giudice avrebbe dovuto valorizzare diversamente gli stessi elementi istruttori.
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