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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14359/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado per reati fallimentari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale, con specifico riferimento all’effettivo ruolo svolto all’interno della società. In sostanza, la censura mirava a contestare l’accertamento di merito sulla sua posizione societaria e sulla conseguente attribuzione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 219 l. fall.

    Richiamato insieme alla norma incriminatrice fallimentare come base della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 223, commi 1 e 2, n. 2, l. fall.

    Norma contestata per reati fallimentari commessi in ambito societario; la Corte non entra nel merito della qualificazione, perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento al vizio di legge e di motivazione dedotto nel ricorso, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del fatto.

  • Sez. U., n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Le Sezioni Unite sono citate per il principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito quando il motivo, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sugli elementi fattuali posti a base della decisione, se la motivazione impugnata è logica e giuridicamente corretta.
  • Quando la doglianza investe il concreto ruolo dell’imputato nella società e richiede una diversa lettura del materiale probatorio, essa è inammissibile in sede di legittimità se non denuncia specifici vizi argomentativi effettivamente rilevabili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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