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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24085/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva condannato l'imputato per il porto di un coltello, riconoscendo l'ipotesi di lieve entità e applicando la sola pena dell'ammenda. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge in relazione all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e vizio di motivazione, sostenendo che l'imputato fosse inconsapevole della presenza del coltello e che, per tale ragione, dovesse essere assolto. La Corte ha rilevato che i motivi si risolvevano in una diversa lettura del compendio probatorio e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non censurasse effettivamente la motivazione della sentenza impugnata, ma pretendesse una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito. Ha inoltre affermato che la motivazione del provvedimento era logica, non contraddittoria e completa, e che il Tribunale aveva correttamente applicato la norma incriminatrice. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/75

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il porto del coltello; la Corte ne conferma la corretta applicazione da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non va applicata se emerge che la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la rilettura delle prove e la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, sollecita in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se presenta reali vizi logici, contraddizioni o lacune; se è logica, completa e coerente, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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