Cassazione Penale, Ordinanza n. 11897/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo due censure. Con il primo motivo ha contestato l'accertamento di responsabilità, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa delle risultanze probatorie e invocando l'esistenza di uno stato di necessità in relazione alla condotta contestata di violazione di una prescrizione. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso tale beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della configurabilità dello stato di necessità, attività preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla tenuità dell'offesa; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non manifestamente illogica, avendo valorizzato la futilità dello scopo dell'allontanamento dal domicilio e l'indole trasgressiva manifestata dalla condotta. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione di merito fondata sui criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; il controllo di legittimità è limitato alla non manifesta illogicità della motivazione.
I criteri di commisurazione della pena sono richiamati come parametro per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p., senza necessità di analizzare tutti gli elementi, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una ricostruzione alternativa delle prove o una diversa lettura dei fatti quando il motivo, pur formalmente prospettato come vizio di legittimità, si traduce in un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
- L'eventuale deduzione dello stato di necessità, se censurata solo attraverso una diversa interpretazione degli elementi fattuali, non è scrutinabile dalla Cassazione, salvo che la doglianza evidenzi un effettivo vizio logico o giuridico della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. implica un apprezzamento discrezionale della gravità dell'offesa e della condotta, da compiersi alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; in motivazione non è necessaria la disamina analitica di tutti i parametri, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi.
- La scelta del giudice di merito di escludere l'art. 131-bis c.p. è censurabile in Cassazione solo se la motivazione risulti mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece sindacabile quando sia sorretta da un percorso argomentativo coerente, anche se sintetico.
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