Cassazione Penale, Sentenza n. 34829/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Minighin era stato condannato per il reato tributario ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 per aver indicato nella dichiarazione dei redditi 2017 elementi attivi inferiori a quelli reali, omettendo di dichiarare una somma pervenutagli tramite bonifico del 7 settembre 2017 dalla Kinit Corporation Ltd, conseguendo un profitto illecito quantificato in € 248.462,00. In appello la condanna era stata confermata. Con ricorso in Cassazione la difesa proponeva tre motivi: (1) mancata o illogica valutazione circa l'esistenza del reato presupposto compiuto da Gaiatto e del concorso di Minighin; (2) contestazione della natura reddituale della somma di € 600.000,00 trattenuta (sostenuta come penale contrattuale risarcitoria e quindi non imponibile); (3) presunta contraddittorietà delle due ricostruzioni fattuali dei giudici di merito, ritenute alternative e inconciliabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pienamente motivata la decisione dei giudici di merito secondo cui la somma transitata dalla Venice Investment Holding alla Kinit e poi sul conto personale del Minighin non era dimostrata come corrispettivo contrattuale o clausola penale: l'accordo invocato dai difensori è emerso tardivamente, privo di formalizzazione credibile e incoerente nei valori indicati; non è stato documentato né riscontrabile nei materiali sequestrati. Perciò è irrilevante l'eventuale accertamento del reato del terzo (Gaiatto) rispetto alla responsabilità tributaria di Minighin: l'elemento essenziale è la mancata indicazione della consistente provvista nella dichiarazione dei redditi 2017. I motivi del ricorso sono stati ritenuti generici o privi di segnalazione di un effettivo contrasto logico nella motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000
La norma è stata interpretata nella sua applicazione al caso pratico: l'omessa indicazione in dichiarazione di una significativa provvista costituisce illecito tributario. La natura della provvista (contrattuale/risarcitoria o derivante da illecito di terzi) non esime dall'obbligo di dichiarazione quando la somma è pervenuta e appropriata dal contribuente.
art. 616 codice di procedura penale
La Corte ha applicato la norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma stabilita a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In materia tributaria la circostanza fondamentale è l'effettivo ingresso della provvista nel patrimonio del contribuente e la sua mancata indicazione in dichiarazione: occorre provare non solo la qualificazione contrattuale della somma ma la concretizzazione e la credibilità dell'accordo che la giustifica.
- Documenti o accordi prodotti tardivamente durante il processo, non reperibili nei supporti controllati e non formalizzati coerentemente con la loro rilevanza economica, sono considerati di scarso valore probatorio e possono essere ritenuti inattendibili.
- La contestazione della natura 'risarcitoria' o 'penale contrattuale' di una somma grava sulla difesa: deve fornire elementi probatori chiari e congruenti per sottrarre la somma al regime reddituale.
- La responsabilità penale tributaria può essere accertata indipendentemente dall'esito dell'eventuale accertamento sulla illiceità dei fatti di terzi: l'origine illecita o meno della provvista non elimina l'obbligo dichiarativo se il contribuente si è appropriato della somma.
- In Cassazione le censure devono essere puntuali: critiche generiche alla motivazione dei giudici di merito o la semplice affermazione di contraddizioni senza indicazione precisa delle aporie logiche rendono il motivo inammissibile.
- Se la difesa sostiene che una somma sia non imponibile per natura risarcitoria, è necessario dimostrarne la provenienza contrattuale, la formalizzazione dell'accordo, e le comunicazioni tra le parti antecedenti al trasferimento dei fondi.
- Le ricostruzioni alternative dei giudici di merito possono essere ritenute non contraddittorie se, lette complessivamente, convergono nello stesso risultato logico: per contestarle in Cassazione occorre indicare esattamente il conflitto logico interno.
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