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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40917/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo, in sostanza, censure contro il diniego dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contro il rigetto della richiesta del beneficio della non menzione e, quanto alle attenuanti generiche, lamentando il mancato riconoscimento; la Corte di cassazione rileva però che il ricorso è aspecifico rispetto alle ragioni poste a base della decisione impugnata, che aveva negato l'art. 131-bis per la riscontrata abitualità ostativa e aveva motivato puntualmente sul diniego della non menzione, mentre le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado, sicché il motivo su tale punto era inconferente.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici o manifestamente inconferenti, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata: il diniego della particolare tenuità del fatto era fondato sull'abitualità ostativa, il rigetto della non menzione era adeguatamente argomentato e le attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado. Conseguentemente applica le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché ostata da una situazione di abitualità; la Corte di cassazione prende atto che il diniego era sorretto da motivazione puntuale e immune da errori di diritto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche o astratte.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se fondato su una causa ostativa prevista dalla legge, come l'abitualità del comportamento, purché la motivazione sia puntuale e logicamente coerente.
  • Il motivo di ricorso è manifestamente inconferente quando censura un punto già risolto favorevolmente per l'imputato nei gradi di merito, come nel caso di attenuanti generiche già riconosciute.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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