Cassazione Penale, Sentenza n. 13527/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (entrambi) e per bancarotta fraudolenta documentale (solo Sparaciari). Le contestazioni riguardano: (1) per Sparaciari, la mancata sussistenza del dolo specifico nel reato documentale (capo B), atteso che alcune cessioni di veicoli sarebbero state approvate o risultanti da pubblici registri e la sottrazione delle scritture sarebbe dovuta a negligenza e non a fine di occultamento; (2) per entrambi, l'insufficienza delle prove oltre ogni ragionevole dubbio e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla circostanza che la cessione dell'autovettura sarebbe stata eseguita in attuazione di una transazione approvata dall'assemblea e che i quad sarebbero stati pagati con risorse proprie di terzi (testimonianze di Martinelli e Fioriti); (3) per entrambi, il diniego delle attenuanti generiche nonostante il risarcimento/ristoro al fallimento, la loro incensuratezza e la modesta rilevanza patrimoniale del fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi nella parte che contestava la valutazione sulle prove (secondo motivo) e la qualificazione del dolo documentale di Sparaciari (primo motivo), ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito secondo cui le cessioni erano formalmente camuffate (transazione fittizia per l'autovettura; mancanza di prova del pagamento per i quad) e che la sottrazione delle scritture era funzionale a occultare la natura distrattiva delle operazioni, anche alla luce della creazione di una nuova società per proseguire l'attività. Tuttavia la Cassazione ha accolto il terzo motivo: ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'appello nel rigettare le attenuanti generiche nonostante l'allegato risarcimento del danno, e ha annullato la sentenza limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati e le condanne confermate.
Norme richiamate
art. 219, secondo comma, n. 1, Legge fallimentare
art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall.
La Corte di merito ha unificato i reati contestati a Sparaciari ai fini sanzionatori richiamando la disposizione sulle aggravanti e la banca alla quale si applica l'aggravante in presenza delle fattispecie correlate
La Cassazione richiama il principio per cui la trascrizione di cessioni nei pubblici registri è un dato neutro ai fini della opponibilità alla curatela: l'iscrizione non impedisce che l'atto sia qualificato come distrattivo se privo di corrispettivo o fittizio
artt. 62-bis e 133, codice penale
artt. 62 -bis e 133 cod. pen.
Le norme sulle attenuanti generiche e sul loro apprezzamento in sede di determinazione della pena sono richiamate per valutare la legittimità del diniego; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello insufficiente nel giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti nonostante il risarcimento
Massime di principio
- L'approvazione assembleare o la trascrizione su pubblici registri non escludono automaticamente che una cessione sia distrattiva: la realtà economica del corrispettivo e la genuinità del credito oggetto di compensazione devono essere dimostrate con elementi probatori idonei
- La sottrazione o la mancata tenuta delle scritture può rilevare come elemento del reato documentale non solo per occultare la concreta esistenza di singole cessioni, ma anche per nascondere la natura distrattiva complessiva degli atti societari; va valutata insieme ad altri indizi, come il comportamento post-fallimento (es. creazione di nuova società)
- Le testimonianze generiche o non supportate da documentazione idonea possono essere ritenute inattendibili: l'onere probatorio circa la provenienza dei pagamenti grava su chi afferma l'uso di risorse proprie invece di risorse sociali
- Il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di terzi (es. testimoni) non costituisce di per sé contraddizione della decisione se è frutto di scelta discrezionale del pubblico ministero
- In tema di attenuanti generiche, il giudice deve motivare con chiarezza perché atti riparatori o risarcitori non siano ritenuti idonei a mitigare la responsabilità: una valutazione sommaria o lacunosa può determinare annullamento parziale e rinvio per nuovo esame
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