Cassazione Penale, Sentenza n. 98/2025 del 02/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) contesta la qualificazione di bancarotta fraudolenta per distrazione relativamente a prelievi dai conti sociali (circa euro 16.320), sostenendo che si trattava di compensi per l'amministrazione della società e che al più sarebbe configurabile bancarotta preferenziale; 2) contesta la riconducibilità alla fattispecie di mancata tempestiva richiesta di fallimento per l'aggravamento del dissesto, deducendo carenza di colpa grave e l'assenza dell'aggravamento del dissesto (si sostiene che il dissesto del 2015 corrispondeva a quello del 2010).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: la Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 219 co. 3 L.F., prevalente con le attenuanti generiche sull'aggravante, riducendo la pena a 8 mesi di reclusione e calibrando di conseguenza le pene accessorie. La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze: 1) i prelievi non erano giustificati come "autoliquidazione" del compenso dell'amministratore in assenza di previsione statutaria o delibera assembleare, sicché integrano bancarotta fraudolenta per distrazione; inoltre il ricorrente non ha contestato la seconda condotta distrattiva (mancato rinvenimento del fondo cassa di almeno euro 1.759,47); 2) la valutazione sull'omissione nella tempestiva richiesta di fallimento si fonda su elementi di fatto (stato di decozione dal 2010, difficoltà di pagamento del 2014, ricorso a finanziamenti usurari, trattative con le banche) che giustificano la qualificazione della colpa grave. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219 co. 3 L.F.
La circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma 3 della legge fallimentare è stata riconosciuta dalla Corte d'appello e ritenuta prevalente, insieme alle attenuanti generiche, rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, con conseguente riduzione della pena.
L'art. 2389 cod. civ. richiede che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia stabilita dallo statuto o da delibera assembleare; in mancanza non è giustificabile un'autoliquidazione e i prelievi dall'attivo sociale possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione.
Massime di principio
- I prelievi effettuati dall'amministratore di una società di capitali per presunti compensi sono giustificabili solo se il compenso è previsto nello statuto o determinato da delibera assembleare; in assenza si può configurare bancarotta fraudolenta per distrazione.
- La semplice entità relativamente contenuta dei prelievi non esclude la rilevanza penale: è necessario valutare se esistano elementi oggettivi e documentali che legittimino la corresponsione e la quantificazione del compenso.
- Il mancato rinvenimento di fondi in cassa configura una condotta distrattiva distinta e rilevante ai fini della bancarotta documentale/fraudolenta, indipendentemente da eventuali pretese retributive dell'amministratore.
- La valutazione dell'aggravamento del dissesto e della colpa grave per la mancata tempestiva richiesta di fallimento si fonda su elementi di fatto (persistente decozione, difficoltà nei pagamenti, ricorso a nuovi finanziamenti, trattative con creditori); tali valutazioni di fatto non sono riesaminabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto.
- In situazioni simili, chi agisce come amministratore deve adottare delibere assembleari per la determinazione dei compensi e non procedere ad autoliquidazioni; in caso di difficoltà finanziarie è necessario valutare tempestivamente l'avvio delle procedure concorsuali per evitare profili di responsabilità penale e patrimoniale.
- Le attenuanti riconosciute in sede di merito possono ridurre la pena, ma non eliminano la responsabilità qualora gli elementi costitutivi del reato siano stati adeguatamente provati.
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