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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 98/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) contesta la qualificazione di bancarotta fraudolenta per distrazione relativamente a prelievi dai conti sociali (circa euro 16.320), sostenendo che si trattava di compensi per l'amministrazione della società e che al più sarebbe configurabile bancarotta preferenziale; 2) contesta la riconducibilità alla fattispecie di mancata tempestiva richiesta di fallimento per l'aggravamento del dissesto, deducendo carenza di colpa grave e l'assenza dell'aggravamento del dissesto (si sostiene che il dissesto del 2015 corrispondeva a quello del 2010).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: la Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 219 co. 3 L.F., prevalente con le attenuanti generiche sull'aggravante, riducendo la pena a 8 mesi di reclusione e calibrando di conseguenza le pene accessorie. La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze: 1) i prelievi non erano giustificati come "autoliquidazione" del compenso dell'amministratore in assenza di previsione statutaria o delibera assembleare, sicché integrano bancarotta fraudolenta per distrazione; inoltre il ricorrente non ha contestato la seconda condotta distrattiva (mancato rinvenimento del fondo cassa di almeno euro 1.759,47); 2) la valutazione sull'omissione nella tempestiva richiesta di fallimento si fonda su elementi di fatto (stato di decozione dal 2010, difficoltà di pagamento del 2014, ricorso a finanziamenti usurari, trattative con le banche) che giustificano la qualificazione della colpa grave. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 219 co. 3 L.F.

    La circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma 3 della legge fallimentare è stata riconosciuta dalla Corte d'appello e ritenuta prevalente, insieme alle attenuanti generiche, rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 2389 cod. civ.

    L'art. 2389 cod. civ. richiede che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia stabilita dallo statuto o da delibera assembleare; in mancanza non è giustificabile un'autoliquidazione e i prelievi dall'attivo sociale possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione.

Massime di principio

  • I prelievi effettuati dall'amministratore di una società di capitali per presunti compensi sono giustificabili solo se il compenso è previsto nello statuto o determinato da delibera assembleare; in assenza si può configurare bancarotta fraudolenta per distrazione.
  • La semplice entità relativamente contenuta dei prelievi non esclude la rilevanza penale: è necessario valutare se esistano elementi oggettivi e documentali che legittimino la corresponsione e la quantificazione del compenso.
  • Il mancato rinvenimento di fondi in cassa configura una condotta distrattiva distinta e rilevante ai fini della bancarotta documentale/fraudolenta, indipendentemente da eventuali pretese retributive dell'amministratore.
  • La valutazione dell'aggravamento del dissesto e della colpa grave per la mancata tempestiva richiesta di fallimento si fonda su elementi di fatto (persistente decozione, difficoltà nei pagamenti, ricorso a nuovi finanziamenti, trattative con creditori); tali valutazioni di fatto non sono riesaminabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto.
  • In situazioni simili, chi agisce come amministratore deve adottare delibere assembleari per la determinazione dei compensi e non procedere ad autoliquidazioni; in caso di difficoltà finanziarie è necessario valutare tempestivamente l'avvio delle procedure concorsuali per evitare profili di responsabilità penale e patrimoniale.
  • Le attenuanti riconosciute in sede di merito possono ridurre la pena, ma non eliminano la responsabilità qualora gli elementi costitutivi del reato siano stati adeguatamente provati.

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