Cassazione Penale, Sentenza n. 26923/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli - Sezione Riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati indicati nei capi G, G1 e G3, annullando però l'ordinanza del GIP limitatamente al capo G2. Con un unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 292 c.p.p. per carenza di motivazione e mancata autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari, sostenendo che il GIP si sarebbe limitato a riprendere il contenuto dell'informativa dei Carabinieri e che il Tribunale di riesame avrebbe motivato "esemplificativamente per un solo capo di imputazione".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato, osservando che il Tribunale di riesame aveva fornito ampia motivazione per ciascuno dei reati ritenuti sussistere (cfr. pagine 7 e ss. dell'ordinanza) e che il GIP aveva comunque formulato valutazioni personali, seppur talvolta sintetiche. La Corte ha ritenuto che il fatto che il GIP avesse respinto la richiesta del pubblico ministero con riferimento al capo G4 costituisse prova dell'autonoma valutazione. In conseguenza del rigetto, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulla motivazione è stata interpretata nel senso che la motivazione del GIP può essere anche sintetica purché esistano valutazioni personali e apprezzabili; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, sussistessero tali valutazioni e che il riesame avesse fornito ulteriore e puntuale motivazione per i singoli capi.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La motivazione del GIP non deve essere necessariamente estesa: può essere anche sintetica se emergono valutazioni personali che mostrano l'esame autonomo degli elementi probatori.
- Il giudice di riesame può e deve verificare la completezza della motivazione del GIP; ove il riesame fornisca spiegazioni dettagliate, la Corte di Cassazione tenderà a ritenere soddisfatta la richiesta di motivazione.
- La circostanza che il GIP abbia respinto la richiesta di misura cautelare per taluni capi può costituire elemento probatorio dell'autonomia valutativa del GIP rispetto alle risultanze investigative.
- In cassazione l'onere dell'impugnante è dimostrare concretamente l'assenza di motivazione o l'arbitrarietà: censure generiche o affermazioni di mera copia dell'informativa sono difficilmente decisive se il giudice ha comunque espresso valutazioni, anche sintetiche.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta generalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26791/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26794/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26795/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26797/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26798/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →