Cassazione Penale, Ordinanza n. 19852/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di concessione della detenzione domiciliare e della semilibertà, ammettendo invece l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) nullità per tardiva notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza del 16 dicembre 2024; 2) nullità per omessa notifica al difensore di fiducia. La Corte ha rilevato che la prima questione non era stata tempestivamente sollevata in udienza e, comunque, dagli atti risultava la notifica al condannato in data 10 dicembre 2024 e la presenza in udienza del difensore (tramite sostituto) che aveva chiesto rinvio senza eccepire la nullità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l'eccezione di omessa notificazione non era confermata dagli atti, dai quali risultava la notifica al difensore di ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo altresì sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione richiama il principio secondo cui, nel procedimento di esecuzione, la violazione del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori integra una nullità a regime intermedio, da eccepire nei termini di legge, e non una nullità assoluta, salvo il caso di omessa citazione.
Norme richiamate
richiamato per la presenza in udienza del sostituto del nuovo difensore di fiducia mediante delega orale.
indicato come termine entro cui deve essere eccepita la nullità a regime intermedio.
base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con valutazione della colpa.
applicato per determinare la somma da versare alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in relazione alla necessità di valutare i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, la violazione del termine di dieci giorni liberi per l'avviso dell'udienza alle parti e ai difensori non determina una nullità assoluta, ma una nullità a regime intermedio, soggetta all'onere di tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.
- La nullità derivante da tardivo avviso o da vizio della notifica non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione se non sia stata eccepita nel momento processuale utile, quando la parte o il difensore erano presenti e potevano farla valere.
- Se dagli atti risulta la regolare notificazione al condannato o al difensore, l'eccezione di omessa notifica è infondata e non può fondare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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