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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19938/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto è improprio in sede di legittimità perché tende a ottenere una nuova valutazione delle prove anziché denunciare un effettivo vizio riconducibile al sindacato di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo con cui lamentava violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che il giudizio di responsabilità si fondasse su un travisamento della prova. La Corte di cassazione rileva però che la censura mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, operazione non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il ricorso non indicava specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate nella sentenza impugnata. Il reato richiamato nel provvedimento è la ricettazione, già ritenuta comprovata dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sul travisamento della prova è ritenuta non proponibile se si traduce in richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; in cassazione occorre invece indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dal giudice di merito.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, una mera richiesta di diversa lettura delle prove, perché il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando il ricorrente individui specificamente emergenze processuali decisive e ne evidenzi l'erronea percezione o rappresentazione nella sentenza impugnata; non basta contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il ricorso che non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con le risultanze probatorie ivi valorizzate è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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