Cassazione Penale, Sentenza n. 17952/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 24/12/2025, deducendo inosservanza di norme processuali (artt. 272, 273, 274, 275, 284, 309 c.9 c.p.p. e art. 416 c.p.) e carenze/contraddittorietà della motivazione sulla gravità indiziaria in relazione alla fattispecie di associazione per delinquere (capo 1). In particolare si censura: la dichiarazione di inammissibilità della istanza di riesame in punto gravità indiziaria; l'assenza di elementi dimostrativi di un'organizzazione stabile e di ruoli specifici nell'associazione (sostendo che le condotte siano riconducibili al concorso di reati); l'erronea valutazione del pericolo di fuga nonostante la residenza nazionale e il rientro spontaneo dall'estero; e l'apoditticità della motivazione circa l'esclusione di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso è stato ritenuto aspecifico per cumulo promiscuo di censure di diritto e di fatto; mancata devoluzione alla Corte di questioni specifiche (quale l'autonoma valutazione della gravità indiziaria per ciascun reato-fine) che impedisce il sindacato di cassazione; principio che la Corte di legittimità non revisione gli elementi fattuali/specifico apprezzamento degli indizi compiuto dai giudici di merito; il Tribunale del riesame ha legittimamente fatto riferimento alla motivazione del giudice del titolo e ha fornito motivazione congrua circa l'esistenza dell'associazione per delinquere (sulla base di elementi modali, strumentali, ripetitività delle condotte e ruolo di promozione/organizzazione attribuito all'indagato) e circa le esigenze cautelari (pericolo di fuga, dimensione transfrontaliera, documenti contraffatti, gravità degli illeciti e precedenti specifici). Conseguenze: condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento non ha disposto la rimessione in libertà dell'indagato e si disponevano gli adempimenti di legge (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Limita le censure ammissibili in cassazione; la Corte sottolinea che il ricorso deve specificare le doglianze e non può consistere in denunce promiscue di violazioni di legge e della motivazione
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Non impone al tribunale del riesame un obbligo di nuova e autonoma riconsiderazione integrale della gravità indiziaria quando la parte non abbia devoluto specificamente le questioni; la mancata devoluzione preclude il sindacato in cassazione
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede specificità dei motivi nelle impugnazioni; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché non correlato in modo puntuale alla motivazione impugnata
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prescrive la specificità degli atti di impugnazione; la mancata considerazione delle argomentazioni dell'atto impugnato determina aspecificità e inammissibilità
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di motivazione autonoma per il giudice che adotta la misura inaudita altera parte; la Corte chiarisce che tale obbligo non si estende allo stesso modo al tribunale del riesame
Consente la condanna alle spese del giudizio di cassazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma tecnica di esecuzione in caso di provvedimenti cautelari: la Corte dispone gli adempimenti necessari perché l'adozione del provvedimento non abbia effetto di rimessione in libertà
artt. 272, 273, 274 c.1 lett. b) e c), 275, 284 cod. proc. pen. e art. 416 cod. pen.
Norme processuali e di sostanza richiamate dal ricorrente come presunte violate; la Corte ha ritenuto infondate o aspecifiche le censure mosse in relazione a queste norme
Massime di principio
- In cassazione per misure cautelari, i motivi devono essere specifici e ben correlati alla motivazione impugnata: censure cumulate e generiche sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non è chiamata a rivedere la valutazione probatoria e lo spessore degli indizi compiuta dai giudici di merito; il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e di adeguatezza formale della motivazione.
- Il tribunale del riesame non è sempre obbligato a una nuova autonoma valutazione integrale della gravità indiziaria se la parte non ha devoluto specificamente le questioni; la mancata devoluzione impedisce il sindacato in cassazione.
- Per l'accertamento dell'associazione per delinquere è sufficiente che emergano elementi modali, strumentali e la ripetitività delle condotte che rendono plausibile un vincolo stabile; non è sempre necessaria la prova di ruoli dettagliati per ogni associato.
- Per giustificare misure cautelari gravi (es. custodia in carcere) il giudice può valorizzare il collegamento con l'estero, la dimensione transfrontaliera, la possibile disponibilità di documenti contraffatti, la gravità dei reati e precedenti specifici.
- La mancata specificità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende.
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