Cassazione Penale, Ordinanza n. 20188/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per quanto rileva, la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per tentato furto aggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, commesso a Milano il 20 settembre 2024. L'unico motivo di ricorso, formalmente articolato come violazione di legge e vizio di motivazione, contestava in sostanza l'affermazione di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché del tutto generico: le deduzioni erano astratte e assertive, senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che non veniva effettivamente censurata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
L'onere di specificità dei motivi impone una critica concreta e non meramente assertiva alla decisione impugnata; il principio opera, a fortiori, anche nel giudizio di cassazione.
È richiamato quale fonte introduttiva dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
Viene richiamato come precedente in tema di necessaria specificità del motivo di impugnazione e di inammissibilità delle censure generiche.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono in affermazioni astratte e generiche prive di un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi richiede che il ricorrente indichi puntualmente gli errori della decisione impugnata e spieghi perché la motivazione sarebbe illogica, mancante o contraria a diritto.
- La mera riproposizione di doglianze assertive sull'affermazione di responsabilità non integra un motivo ammissibile se non contiene una critica concreta e argomentata alla ratio decidendi.
- In presenza di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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