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Ordinanza

Ordinanza n. 340/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa assunzione delle idonee misure cautelari: del provvedimento del 28/11/2025 con cui è stato assegnato un incongruo ed insufficiente monte ore di sostegno in favore del minore, pari a sole 18 ore settimanali, a fronte delle33 ore settimanali di frequenza, conosciuto a mezzo riscontro PEC di cui al prot. -OMISSIS-, in data 15/12/2025; del verbale GLO del 3/11/2025 e del correlativo PEI per l'anno scolastico 2025/2026 in quanto lesivi del diritto del minore; d’ogni altro atto preordinato, connesso o comunque consequenziale anche se ancora non conosciuto e/o comunicato; e per la declaratoria del diritto del minore alla fruizione di un monte ore di sostegno a copertura integrale delle ore settimanali effettivamente frequentate, le quali constano di 33 ore settimanali, non considerando i permessi per uscita anticipata; e per la condanna al pagamento in solido del risarcimento del danno non patrimoniale che i ricorrenti, nella qualità di l.r.p.t. del minore hanno subito, a causa della fruizione di un insufficiente e inidoneo monte ore di sostegno, per un periodo irragionevolmente lungo iniziato nel mese di settembre 2025 e che, ad oggi, consta di ben 3 mesi;

Giustizia amministrativa202507242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, verbale GLO e PEI per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale del GLO del 3 novembre 2025, il correlativo PEI e il provvedimento del 28 novembre 2025 con cui al minore sono state assegnate 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un tempo-scuola effettivamente frequentato pari a 33 ore settimanali. Ha dedotto l'insufficienza e l'incongruità del monte ore rispetto alla gravità della disabilità, chiedendo l'annullamento degli atti, la declaratoria del diritto a una copertura integrale dell'orario scolastico e il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore per l'insufficienza del sostegno. In sede cautelare ha inoltre rappresentato la mancata esecuzione del precedente decreto monocratico favorevole.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo positivamente delibabile il fumus boni iuris. Ha rilevato che le 18 ore settimanali garantite risultano insufficienti rispetto alle 33 ore di frequenza scolastica e alla gravità della disabilità del minore. Ha inoltre ravvisato un'evidente contraddittorietà intrinseca del PEI, che da un lato riconosce la necessità di una copertura completa del monte ore di sostegno e dall'altro assegna soltanto 18 ore settimanali. Il Tribunale ha confermato il decreto monocratico e ordinato all'amministrazione scolastica di rideterminarsi, previa riformulazione del PEI 2025/2026, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, assegnando al minore un insegnante di sostegno per l'intero periodo di permanenza scolastica. La decisione sulla domanda di merito e su quella risarcitoria è stata rinviata all'udienza pubblica del 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.

  • artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti per l'oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • In presenza di una disabilità grave, l'assistenza di sostegno deve essere garantita nella misura concretamente necessaria a rendere effettivo il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, potendo giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola effettivamente frequentato.
  • La determinazione del monte ore di sostegno è cautelarmente censurabile quando risulti manifestamente insufficiente rispetto all'orario scolastico effettivo e alla gravità della disabilità dell'alunno.
  • È intrinsecamente contraddittorio un PEI che riconosca espressamente la necessità di una copertura integrale del sostegno e, senza adeguata giustificazione, assegni un numero di ore significativamente inferiore.
  • Esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica non possono giustificare, nelle situazioni di grave disabilità, una riduzione del sostegno al di sotto della misura necessaria per assicurare il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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