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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37335/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione, perché la decisione non avrebbe spiegato adeguatamente l'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e non avrebbe indicato gli elementi di prova posti a base della pena detentiva applicata. Il ricorso era quindi incentrato su un preteso difetto motivazionale della sentenza di patteggiamento, sia rispetto al controllo ex art. 129 c.p.p. sia rispetto al fondamento probatorio della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze formulate non siano proponibili nei confronti di una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. prevede tassativamente i casi di ricorso avverso il patteggiamento e non include il vizio di motivazione relativo alla mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. né i vizi motivazionali concernenti la responsabilità penale. La Corte ha inoltre sottolineato la genericità e l'apoditticità delle censure. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso concreto il ricorso investe una decisione resa con questo rito speciale.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiama l'obbligo del giudice di verificare l'eventuale immediata evidenza di cause di proscioglimento; la Corte afferma che il suo mancato richiamo motivazionale non è deducibile con ricorso contro il patteggiamento nei casi non consentiti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Individua in modo tassativo i casi in cui è proponibile ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; restano esclusi il difetto di motivazione sull'art. 129 c.p.p. e i vizi motivazionali sulla responsabilità penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre il semplice difetto di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Con l'accesso al patteggiamento l'imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa e, quindi, non può successivamente proporre censure motivazionali sulla penale responsabilità se non nei limiti consentiti dalla legge.
  • La doglianza che si limiti in modo generico e apodittico a denunciare un omesso esame dei presupposti del proscioglimento o dell'assetto probatorio è inammissibile, soprattutto quando proposta contro una sentenza resa in rito speciale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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