Cassazione Penale, Sentenza n. 21880/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di correzione materiale ex art. 130 c.p.p. che ha disposto la confisca di beni posti in sequestro a carico del ricorrente. I motivi prospettano: 1) abuso della correzione materiale perché la misura ablativa sarebbe una modifica essenziale del provvedimento e non una mera correzione, con confisca non adeguatamente collegata alle sole condanne intervenute; 2) violazione del contraddittorio e nullità per mancata convocazione dell'udienza camerale (assenza di partecipazione delle parti alla camera di consiglio); 3) vizio di motivazione e di determinazione del profitto dei reati e della riconducibilità dei beni all'imputato, nonché mancata esclusione dei beni relativi a capi per i quali si è pronunciato il non doversi procedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di Giuli Roberto per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 127 c.p.p., riconoscendo la nullità del procedimento di correzione (ai sensi dell'art. 178 c.p.p.). Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. La Corte non ha deciso nel merito sulla fondatezza della confisca, ma ha annullato l'atto per vizi procedurali.
Norme richiamate
il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127
Il richiamo a "a norma dell'art. 127" è stato interpretato come comprensivo non solo delle forme camerali ma anche del regime di impugnabilità; da ciò deriva l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla correzione dell'errore materiale.
Garantisce il diritto al contraddittorio nella camera di consiglio quando la legge lo prevede; l'omissione della convocazione e della partecipazione delle parti integra violazione procedurale rilevante e può determinare la nullità del provvedimento adottato.
Consente di qualificare come nullità generale i provvedimenti emessi in violazione delle norme che garantiscono il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la correzione materiale adottata de plano senza udienza sia affetta da nullità rilevabile.
Sez. U., n. 17 del 06/11/1992 (Bernini)
Giurisprudenza di riferimento che distingue i tipi di rinvio all'art. 127 e sostiene che la formula "a norma dell'art. 127" può ricomprendere anche il regime di impugnabilità (ragion per cui è possibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di correzione materiale).
Massime di principio
- L'ordinanza di correzione di errore materiale adottata "a norma dell'art. 127" può essere impugnata in Cassazione: la formula rinvia non solo alle forme camerali ma anche al regime di impugnabilità.
- Le modifiche disposte tramite correzione materiale devono restare entro il perimetro di una mera rettifica formale; se la correzione incide su statuizioni sostanziali (es. confisca), il provvedimento può essere illegittimo.
- La procedura camerale prevede il diritto al contraddittorio: adottare l'ordinanza de plano senza convocare le parti può integrare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e comportare l'annullamento del provvedimento.
- Per disporre la confisca è necessaria una corretta determinazione del profitto del reato e della riconducibilità dei beni al condannato; non è corretto estendere l'ablazione a beni riferibili a reati per i quali non vi è stata condanna o per i quali si è pronunciato il non doversi procedere.
- In presenza di vizi procedurali relativi al contraddittorio, la Corte può annullare il provvedimento limitatamente alla posizione interessata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo esame.
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