Ordinanza n. 2867/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l’improcedibilità dell’istanza di sanatoria e l’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di primo grado, deducendone l’erroneità nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il provvedimento di improcedibilità dell’istanza di sanatoria, motivato dall’assenza di titolarità esclusiva del richiedente all’esecuzione dell’intervento. È stata inoltre censurata l’omessa disamina, da parte del TAR, dei motivi rivolti contro l’ordinanza di demolizione. Sul piano cautelare è stato prospettato il pregiudizio derivante dall’obbligo di ottemperare all’ordinanza demolitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo meritevole di approfondimento, nella sede propria del merito, la questione relativa all’eventuale erroneità della sentenza appellata: il TAR aveva ritenuto legittima l’improcedibilità dell’istanza di sanatoria senza esaminare nel merito le censure proposte contro l’ordinanza di demolizione. Ha ravvisato anche il pregiudizio cautelare derivante dall’obbligo di eseguire la demolizione. Per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado, rimettendo impregiudicate le ulteriori questioni per l’udienza pubblica di merito da fissarsi nel primo trimestre del 2027. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza può essere disposta quando emergano profili di possibile erroneità della decisione di primo grado, da approfondire nel merito, e sussista un pregiudizio concreto derivante dall’esecuzione dell’atto amministrativo o della sentenza.
- L’omesso esame, da parte del giudice di primo grado, delle censure rivolte contro un’ordinanza di demolizione costituisce una questione rilevante ai fini cautelari, ove l’esecuzione dell’ordinanza determini un pregiudizio grave per l’appellante.
- La sospensione cautelare della sentenza può estendersi anche all’ordinanza amministrativa oggetto del giudizio di primo grado, quando l’esecuzione di quest’ultima sia la conseguenza pratica della decisione impugnata e sussista il necessario pregiudizio.
Come è indicizzato
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