Cassazione Penale, Sentenza n. 34778/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava la sentenza del 02/12/2022 della Corte di Appello di Potenza per mancanza di motivazione rispetto a motivi nuovi di appello depositati il 17/11/2022 dall'avv. Gianluca Addesso. I motivi nuovi sostenevano che il giudice di primo grado aveva erroneamente qualificato le condotte come concorso di reati omogenei anziché condotta unitaria, con la conseguente esclusione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilita ex art. 131-bis c.p. per la reiterazione dei delitti e per l'abitualita della condotta; inoltre si lamentava che non erano state considerate alcune circostanze fattuali non dedotte nell'atto principale relative alle reali condizioni della persona offesa. In sostanza, si rimproverava ai giudici l'omessa trattazione/ motivazione dei nuovi motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha osservato che l'omessa motivazione sui motivi nuovi di appello non comporta automaticamente nullita della sentenza di appello: occorre verificare se i motivi siano manifestamente infondati, inammissibili o non decisivi, o se la motivazione impugnata consenta integrazione. Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i rilievi difensivi, rilevando l'inconsistenza della tesi che esclude la continuazione tra i reati (le due condotte sono state ritenute distintive ma con analoghe modalita e idonee a configurare reiterazione), l'adeguata motivazione dei giudici di merito sull'esclusione di art. 131-bis per la reiterazione e per l'entita del danno, e la correttezza della ricostruzione in fatto e dell'istruttoria sull'attendibilita della persona offesa.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Norma richiamata per indicare la forma procedurale seguita dalla Corte (procedimento nelle forme speciali previste dalla disposizione di urgenza).
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilita invocata dal ricorrente in relazione alla presunta reiterazione dei delitti, in considerazione della reiterazione della condotta e dell'entita del danno economico; in pratica l'istituto non opera se sussistono elementi di reiterazione e danno non irrilevante.
Principio di diritto consolidato della Cassazione (ex sez. II, n. 31278 del 15/05/2019)
L'omessa motivazione sui motivi nuovi di appello non determina automaticamente la nullita della sentenza di appello; la Corte di legittimita deve valutare se i motivi sono manifestamente infondati, inammissibili o non decisivi, oppure se la motivazione di merito consente integrazione.
Massime di principio
- L'omessa motivazione in appello su motivi nuovi non comporta automaticamente l'annullamento in Cassazione: la Corte valuta se i motivi siano manifestamente infondati, inammissibili o non rilevanti ai fini decisivi.
- Chi propone nuovi motivi in appello deve esporre argomentazioni giuridiche e fattuali approfondite; rilievi meramente assertivi o privi di analisi difficilmente saranno ritenuti decisivi in sede di legittimità.
- La configurazione della continuazione tra reati si valuta sulle modalita, finalita e unita di disegno criminoso; la sola distanza temporale non esclude di per sé la continuazione se permangono elementi di unita operativa e di identita di modus operandi.
- L'applicabilita di istituti come l'art. 131-bis c.p. puo essere esclusa quando emerge reiterazione della condotta e un danno economico non trascurabile; per ottenere l'applicazione occorre dimostrare l'assenza di abitualita e la tenuita del fatto.
- In sede di Cassazione chi impugna deve dimostrare che l'omissione motivazionale incide su un punto decisivo o che la motivazione di merito e' incompatibile con i nuovi motivi, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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