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Ordinanza

Ordinanza n. 5025/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) n. 03822/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione Quater Quater, n. 03822/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 03822/2025. Nel corso del giudizio d'appello entrambe le parti hanno depositato un accordo transattivo sottoscritto il 22 dicembre 2025, il cui articolo 6, comma 3, prevede la rinuncia al giudizio di impugnazione delle sentenze del TAR Lazio n. 03823/2025 e n. 03822/2025, con integrale compensazione delle spese. È stato inoltre depositato un decreto ministeriale del 20 maggio 2026, adottato per dare esecuzione all'accordo, nel quale l'Amministrazione ha precisato di avere raggiunto una composizione bonaria senza riconoscimento o acquiescenza, al solo fine di adeguarsi al provvisorio effetto conformativo delle sentenze. La difesa erariale ha quindi chiesto la spedizione della causa in decisione, rappresentando che sarebbe cessata la materia del contendere. Il Collegio ha rilevato una possibile contraddizione tra la rinuncia prevista nell'accordo, il contenuto del successivo decreto ministeriale e la posizione processuale assunta dal Ministero, tale da rendere incerta l'effettiva volontà delle parti e l'interesse alla prosecuzione del giudizio. D'ufficio è stata prospettata, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., anche la possibile improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, con eventuale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello. Ha disposto che le parti prendano posizione sulla possibile contraddittorietà tra l'accordo transattivo, il decreto ministeriale attuativo e la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, nonché sulla possibile improcedibilità originaria del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. La questione è stata sollevata d'ufficio nel rispetto del contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. È stata fissata una nuova udienza pubblica per il 15 ottobre 2026, assegnando alle parti la facoltà di depositare memorie ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Le spese non sono state definite, fermo il contenuto dell'accordo transattivo sulla loro integrale compensazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito delle memorie con cui le parti potranno prendere posizione sulle questioni prospettate dal Collegio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    questione, che viene sollevata d'ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio richiama la norma per sottoporre al contraddittorio delle parti una possibile causa di improcedibilità non rilevata in precedenza, riguardante il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio d'appello viene prodotto un accordo transattivo che prevede la rinuncia al giudizio, ma gli atti successivi delle parti o dell'amministrazione risultano incompatibili con tale rinuncia, il giudice deve verificare l'effettiva volontà processuale e l'attuale interesse alla prosecuzione prima di definire il giudizio.
  • La possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevata d'ufficio, deve essere previamente sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., con assegnazione di un termine per deduzioni e memorie.
  • Un accordo transattivo e un atto amministrativo adottato in sua esecuzione non determinano automaticamente la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità: il giudice deve accertare in concreto se sia venuta meno la situazione di contrasto e se permanga un interesse attuale alla decisione.
  • Qualora l'accordo transattivo incida sull'interesse alla decisione del ricorso di primo grado, il giudice d'appello può prospettare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ove accerti che il ricorso originario sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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