Cassazione Penale, Sentenza n. 42208/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per "errore di fatto" la decisione della Corte di Cassazione che ha confermato la confisca (eccetto la parte annullata senza rinvio relativa alla confisca per equivalente sui reati dichiarati prescritti). Denuncia: 1) omissione nel rilevare la prescrizione del reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (emissione fatture per operazioni inesistenti) a partire dalla fattura n. 36/2011 del 14/07/2011, prescrizione che si sarebbe perfezionata il 25/02/2022 nel corso del giudizio di cassazione; 2) omissione di esame del terzo motivo nuovo depositato il 13/02/2023, che contestava la mancata motivazione circa la qualificazione come confisca diretta della somma sul c/c n. 40861.53 intestato a Monica Ferrari; 3) errata riqualificazione da parte della Corte della confisca per equivalente in confisca diretta anche con riferimento al reato del capo E) (fattura n. 36/2011), non avendo considerato che la confisca originaria si riferiva al profitto del reato A), già prescritto in primo grado. In sintesi, si sostiene che la Corte sarebbe incorso in un errore percettivo sugli atti e sulle risultanze processuali che avrebbe determinato una decisione diversa.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate non configurino un "errore di fatto" inteso come svista o equivoco nella lettura degli atti, ma piuttosto valutazioni giuridiche e di merito (errori di giudizio) e questioni di interpretazione normativa, che non sono sindacabili con il rimedio straordinario invocato. Inoltre la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale nel resto impedisce di sollevare in questa sede la prescrizione asseritamente maturata nel corso del giudizio di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte precisa che il rimedio è limitato agli errori percettivi (svista o equivoco) sugli atti del giudizio e non può essere utilizzato per errori di interpretazione normativa o valutazioni di merito.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Norma sostanziale sui reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione relativa a questo articolo costituisca valutazione della portata giuridica dei fatti e non errore percettivo, quindi non sindacabile con il ricorso straordinario.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla continuazione fra reati; la Corte considera che questioni relative alla qualificazione della continuazione e alla portata del parziale accoglimento siano di natura valutativa e non rientrino nell'errore di fatto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., n. 16103/2002; Sez. Un., n. 37505/2011; Sez. Un., n. 18651/2015 e altre richiamate)
Definizione e limiti dell'errore di fatto: esso è un errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti che abbia influenzato la decisione; sono esclusi errori di valutazione, di interpretazione normativa o errori del giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. è esperibile solo per "errori di fatto" intesi come svista o equivoco nella percezione degli atti del procedimento; non può sostituirsi al sindacato sulle valutazioni giuridiche o di merito.
- Le questioni di prescrizione maturate nel corso del giudizio di cassazione non sono automaticamente sindacabili con il rimedio straordinario se la decisione impugnata è stata dichiarata inammissibile nel resto; tali eccezioni devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito o con gli ordinari rimedi processuali.
- La qualificazione della confisca (diretta vs per equivalente) e l'individuazione del reato cui riferire il profitto sono valutazioni giuridiche che esulano dall'ambito dell'errore percettivo; vanno trattate nelle impugnazioni ordinarie.
- Per avere fondate chance con un ricorso per errore di fatto occorre dimostrare concretamente una svista o un equivoco nella lettura degli atti della causa che abbia determinato la decisione, documentando esattamente dove la percezione delle risultanze è risultata difettosa.
- In pratica, in situazioni analoghe il difensore dovrebbe: 1) sollevare tempestivamente la questione di prescrizione nei gradi di merito; 2) se punta al rimedio straordinario, circostanziare e provare l'elemento percettivo (svista) e non limitarsi a contestazioni di diritto; 3) considerare l'utilizzo di impugnazioni ordinarie (ricorso per cassazione, istanze processuali) per censure di diritto o di valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42153/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42154/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →