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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05485/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce dall'esplosione, avvenuta il 15 febbraio 2012, di un appartamento di proprietà comunale concesso temporaneamente in uso a un soggetto poi deceduto nell'evento. L'esplosione causò il crollo parziale dell'immobile e gravi danni all'edificio attiguo di proprietà dei genitori del ricorrente. Il danneggiato chiese il risarcimento al Comune e all'erede del conduttore, sostenendo che la causa del sinistro fosse da ricondurre alla mancanza di adeguate dotazioni di sicurezza dell'immobile, in particolare all'assenza di allacciamento alla rete g.p.l. canalizzata e di fori di aerazione, che avrebbe costretto l'occupante a usare bombole di gas. Nei gradi di merito la domanda fu rigettata: il Tribunale e la Corte d'appello esclusero la responsabilità del Comune, ritenendo che l'evento fosse dovuto a un impianto rudimentale e non conforme realizzato e gestito dal conduttore, con conseguente insussistenza della custodia comunale e, comunque, della responsabilità ex art. 2043 c.c. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, per avere la Corte d'appello ritenuto che l'impianto fosse stato realizzato dal conduttore e fosse esterno, mentre sarebbe stato preesistente e conglobato nella struttura; 2) violazione dell'art. 2051 c.c., per mancato riconoscimento della responsabilità del proprietario-custode, anche in presenza di uso temporaneo da parte del conduttore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'assenza di aperture di aerazione e ventilazione nell'immobile; 4) violazione dell'art. 2043 c.c., per avere la Corte escluso la responsabilità aquiliana del Comune con motivazione meramente assertiva e senza distinguere tra responsabilità da cose in custodia e responsabilità da illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo; ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo errata la motivazione con cui la Corte d'appello aveva escluso la responsabilità aquiliana del Comune. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'impossibilità di ravvisare la responsabilità ex art. 2051 c.c. per difetto di custodia non impedisse, di per sé, di valutare una distinta responsabilità ex art. 2043 c.c. per la concessione in uso di un immobile privo delle condizioni minime di sicurezza, come l'eventuale mancanza di fori di aerazione. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste del travisamento della prova, mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia richiede la disponibilità giuridica e materiale del bene; nel caso di immobile locato, il proprietario risponde per le strutture murarie e per gli impianti conglobati, mentre il conduttore risponde per accessori e parti acquisite alla sua disponibilità.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stata richiamata per escludere la proponibilità del vizio di omesso esame di fatto decisivo in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché non deducibile in cassazione quando vi sia doppia conforme, nei limiti indicati dalla norma processuale richiamata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stato evocato in relazione alla regola della doppia conforme che limita il controllo di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ha distinto la responsabilità aquiliana dalla responsabilità da cosa in custodia, rilevando che il difetto di custodia non esclude automaticamente un possibile illecito per avere concesso in godimento un immobile privo di adeguate condizioni di sicurezza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella fase preliminare relativa alla proposta di definizione accelerata e alla verifica della procedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la gestione camerale del ricorso e il deposito della memoria.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata non ha comportato improcedibilità, poiché la tempestività del ricorso era comunque verificabile dagli atti depositati.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    È stato usato come termine di riferimento per valutare la tempestività dell'impugnazione rispetto alla notificazione della sentenza.

  • art. 2, comma 4, d.l. 1 giugno 2023, n. 61

    Ha determinato la sospensione dei termini per i soggetti aventi residenza o domicilio nei territori indicati, incidendo sul calcolo della tempestività del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il travisamento della prova non consente di ottenere una nuova valutazione del merito: la censura è inammissibile se mira, in concreto, a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la disponibilità giuridica e materiale della cosa; nel caso di immobile locato, la custodia resta al proprietario solo per strutture murarie e impianti conglobati, mentre gli accessori e le parti nella disponibilità del conduttore ricadono nella sua sfera di controllo.
  • L'esclusione della responsabilità da cosa in custodia non implica automaticamente l'esclusione di una distinta responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., che va valutata autonomamente quando sia allegata la concessione in uso di un bene privo delle condizioni minime di sicurezza.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo i limiti consentiti dalla disciplina processuale richiamata.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, l'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata non impedisce l'esame del gravame se dagli atti risulta comunque verificabile la tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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