DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto reca sospensioni di termini tributari, processuali e amministrativi, agevolazioni per energia, acqua e rifiuti, misure per scuola, università, lavoro e ammortizzatori sociali, per fronteggiare gli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023. Diverse misure operano solo per i territori dell’allegato 1 e con scadenze fino al 31 luglio/31 agosto 2023, con alcune proroghe fino al 31 dicembre 2023 o al 1° maggio 2024.
Misure urgenti per l’emergenza alluvionale maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Misure urgenti per l’emergenza alluvionale del maggio 2023
Il provvedimento introduce un insieme coordinato di misure straordinarie a favore dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Le agevolazioni riguardano, in particolare, fisco, contributi, giustizia, procedimenti amministrativi, scuola, università e ammortizzatori sociali, con applicazione limitata ai soggetti e ai territori indicati nell’allegato 1.
Ambito territoriale e soggetti beneficiari
Le misure si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano residenza, domicilio, sede legale, sede operativa oppure svolgevano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell’allegato 1. In più punti la disciplina si estende anche ai datori di lavoro, ai professionisti, ai consulenti, ai centri di assistenza fiscale, agli enti locali e alle istituzioni scolastiche, universitarie e pubbliche amministrazioni situate nei medesimi territori.
Sospensione di adempimenti, versamenti e riscossione
Per i soggetti dei territori interessati sono sospesi i versamenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nonché gli adempimenti e i versamenti contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi nello stesso periodo. La sospensione vale anche per ritenute alla fonte e addizionali IRPEF trattenute come sostituto d’imposta, oltre che per i pagamenti derivanti da cartelle, atti della riscossione, ingiunzioni ed altri atti esecutivi indicati dal decreto. Non è previsto rimborso per quanto già versato.
Termini di ripresa dei pagamenti e adempimenti fiscali
I versamenti sospesi devono essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023, senza sanzioni né interessi. Gli adempimenti diversi dai versamenti sospesi devono essere effettuati entro la stessa data. Per alcune tipologie di atti di riscossione i termini riprendono dalla fine del periodo di sospensione. Sono inoltre prorogati di tre mesi i termini connessi ad alcuni istituti di definizione agevolata previsti dalla legge di bilancio 2023.
Agevolazioni su mutui, superbonus e utenze
Per gli immobili ubicati nei territori dell’allegato 1, la detrazione superbonus del 110% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. È inoltre differito il pagamento delle rate 2023 dei mutui Cassa depositi e prestiti concessi ai comuni e alle province interessati. L’ARERA deve disciplinare la sospensione temporanea, fino a 6 mesi dal 1° maggio 2023, dei pagamenti di energia, gas, acqua e rifiuti, e introdurre ulteriori agevolazioni tariffarie per i mesi da maggio a ottobre 2023 per utenze di abitazioni o sedi compromesse.
Sospensione dei termini processuali e rinvii in materia civile e penale
Nei tribunali e negli uffici del giudice di pace indicati dal decreto, le udienze fissate tra il 16 e il 31 maggio 2023 sono rinviate d’ufficio e i termini processuali sono sospesi fino al 31 maggio 2023. Per i soggetti residenti o aventi sede nei territori dell’allegato 1, le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio 2023 davanti a qualunque ufficio giudiziario possono essere rinviate su istanza, e i termini perentori e processuali restano sospesi dal 1° maggio al 31 luglio 2023. Sono previste molte esclusioni per procedimenti urgenti, cautelari, minorili, cautelari personali e altri casi specifici.
Sospensioni in giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
Nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio 2023 i termini processuali quando almeno una parte, o il difensore nominato prima del 1° maggio, rientra nei territori colpiti. Le udienze fissate nello stesso periodo possono essere rinviate su istanza. Il decreto richiama specifiche esclusioni per procedimenti non compatibili con la sospensione.
Sospensione dei procedimenti amministrativi e altre proroghe
Dal 1° maggio al 31 agosto 2023 sono sospesi, per i soggetti e per i comuni dell’allegato 1, i termini amministrativi ordinatori, perentori, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, inclusi quelli sanzionatori, salvo alcuni procedimenti di protezione civile e varie esclusioni (concorsi sanità, protezione civile, alcuni procedimenti regionali, università e AFAM, bandi specifici). Sono inoltre previste proroghe per prevenzione incendi, per richieste della Corte dei conti sui piani di riequilibrio e per alcune procedure connesse al PNRR e al Piano nazionale complementare, che restano escluse dalla sospensione.
Ambiente, scarichi idrici e autorizzazioni
Per gli impianti idrici e di depurazione danneggiati dagli eventi alluvionali, dal 1° maggio 2023 fino al ripristino e comunque non oltre il 1° maggio 2024, è sospesa l’applicazione di alcuni limiti di emissione per gli scarichi idrici. Sempre fino al 1° maggio 2024 è sospesa l’applicazione delle prescrizioni incompatibili o inapplicabili contenute in provvedimenti ambientali relativi a impianti, discariche e autorizzazioni ambientali.
Misure per le istituzioni scolastiche
È istituito un Fondo straordinario per la continuità didattica, con 20 milioni di euro per il 2023, destinato alle scuole statali e paritarie colpite. Fino al 31 agosto 2023 tali istituzioni possono acquisire beni, servizi e lavori in deroga a molte disposizioni, nel rispetto della normativa antimafia e dei vincoli UE. Possono inoltre essere adottate ordinanze per didattica a distanza, validità dell’anno scolastico 2022/2023 e riconoscimento del volontariato studentesco ai fini del credito scolastico.
Misure per università e alta formazione
Le università e le istituzioni AFAM dei territori colpiti possono svolgere didattica ed esami a distanza, anche in deroga alle regole di accreditamento, e devono prevedere il recupero delle attività eventualmente perse. Sono previsti esoneri dalle tasse universitarie per gli studenti residenti o domiciliati nei territori colpiti e iscritti nell’anno accademico 2022/2023, oltre a fondi per il sostegno agli studenti, al personale e al ripristino delle sedi. È previsto anche un incremento della quota FFO dell’Università di Bologna per solidarietà e interventi straordinari.
Ammortizzatori sociali per lavoratori privati e agricoli
Ai lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli impossibilitati a lavorare per effetto dell’emergenza è riconosciuta un’integrazione al reddito con contribuzione figurativa, entro il 31 agosto 2023 e nei limiti massimi di durata stabiliti. Sono disciplinate condizioni di accesso, incompatibilità con altri ammortizzatori, esclusione del contributo addizionale e copertura finanziaria entro un tetto di spesa definito. L’INPS gestisce domande, pagamento diretto e monitoraggio.
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