Ordinanza n. 10741/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'interno del 12 Agosto 2020, notificato il 22 Settembre 2020, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della L. 5 febbraio 1992 n. 91, n. K10/544302
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 12 agosto 2020, notificato il 22 settembre 2020, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nell'ambito dell'udienza camerale istruttoria, il TAR ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e il deposito del fascicolo procedimentale da parte dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso e che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a. La parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa e non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie né richieste di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi definita la domanda di annullamento nel merito o in rito. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato, senza rinvio della trattazione, in considerazione degli impegni connessi al PNRR e del divieto di rinvio richiamato dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della L. 5 febbraio 1992 n. 91
Costituisce la base normativa della domanda di rilascio della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
come prescritto dall’art. 46 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Richiamati in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto della gestione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di calendarizzare la trattazione.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'Amministrazione, la parte ricorrente ha prodotto la documentazione integrativa e non risultano ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire anticipatamente il merito del ricorso.
- La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere è funzionale a valutare se il giudizio debba essere definito con decreto presidenziale di improcedibilità o con estinzione per rinuncia, ovvero con pronuncia collegiale in rito, qualora ne ricorrano i presupposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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